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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15334 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 13 Maggio 2016. .

Intermediazione finanziaria - Responsabilità dell’intermediario - Esecuzione di un ordine vincolante impartito dal cliente - Valutazione dell’adeguatezza dell’operazione - Facoltà dell’intermediario di recedere dall’incarico per giusta causa


È configurabile la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorché vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, atteso che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà, peraltro, di recedere dall'incarico per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1, cod. civ., qualora non ravvisi tale adeguatezza (Cass. 7922/2015; 1376/2016). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)