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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15347 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Venezia, 29 Aprile 2016. .

Società cooperativa per azioni – Banca Popolare – Operazioni sulle proprie azioni – Concessione di prestiti per l’acquisto di azioni proprie – Applicabilità della disciplina di cui all’art. 2358 c.c. – Oneri probatori


La disciplina dell’art. 2358 c.c. in tema di prestiti e garanzie fornite dalla società per azioni per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie è applicabile anche alle società cooperative, in particolare alle banche popolari, attraverso il richiamo dell’art. 2519 c.c., non sussistendo alcuna ragione d’incompatibilità, a maggior ragione quando la banca stessa abbia dichiarato alle autorità di vigilanza la soggezione a tale disciplina, con la conseguenza che su di essa grava l’onere di dimostrare il rispetto delle condizioni e delle cautele imperativamente previste dall’art. 2358 c.c., mentre il socio finanziato è onerato di dimostrare, anche mediante presunzioni, la correlazione diretta tra i finanziamenti e gli acquisti o le sottoscrizioni di azioni. (Stefano Iorio) (riproduzione riservata)