Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15363 - pubb. 01/07/2016

Contratto preliminare pendente: scioglimento o subingresso del curatore mediante comportamento concludente (ante riforma 2006)

Cassazione civile, sez. I, 16 Giugno 2016, n. 12462. Est. Genovese.


Fallimento - Contratti pendenti - Contratto preliminare di vendita - Scioglimento o subingresso del curatore - Fatti concludenti - Negozio formale - Necessità - Esclusione - Autorizzazione del giudice delegato - Esclusione



L'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi dell’art. 72 legge fall. (nel testo, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, nè un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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