ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15379 - pubb. 28/06/2016.

Violazione degli obblighi di comportamento del promotore finanziario e concorso di colpa dell'investitore


Cassazione civile, sez. III, 22 Settembre 2015. Est. Lina Rubino.

Intermediazione mobiliare - Violazione degli obblighi di comportamento del promotore finanziario - Concorso di colpa dell'investitore - Configurabilità - Condizioni e limiti - Violazione dell'obbligo di diligenza - Fattispecie in tema di appropriazione di capitali investiti


In tema di intermediazione mobiliare, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento. (Affermando questo principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito di escludere il concorso dell'investitore nel pregiudizio economico arrecatogli dal promotore, che con una scusa si era fatto consegnare due moduli bancari già sottoscritti dal cliente, il quale aveva poi chiesto alla banca intermediatrice la documentazione atta a ricostruire l'accaduto, non ricevendo, tuttavia, una sollecita risposta). (massima ufficiale)

Il testo integrale