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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15383 - pubb. 28/06/2016.

Irrilevanti i precedenti investimenti del cliente in titoli finanziari


Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2010. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Servizi di investimento finanziari - Doveri informativi a carico degli intermediari - Violazione - Responsabilità contrattuale - Ripartizione degli oneri di allegazione e probatori

Servizi di investimento mobiliare - Obblighi della banca - Informazione adeguata alla situazione finanziaria del cliente - Necessità - Operazioni non adeguate - Ordine scritto - Necessità - Precedenti investimenti in titoli finanziari - Rilevanza - Esclusione


In tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta. (massima ufficiale)

In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della Delibera Consob del 1 luglio 1998 n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di questa regola non è di ostacolo il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari, perché ciò non basta a renderlo investitore qualificato. (massima ufficiale)

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