Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15387 - pubb. 05/07/2016

Condanna generica al risarcimento del danno nei confronti di soggetto dichiarato fallito

Cassazione civile, sez. III, 27 Giugno 2016, n. 13226. Est. Olivieri.


Risarcimento del danno - Condanna generica - Domanda relativa - oggetto - Individuazione di un credito - Esclusione - Conseguenze - Sopravvenuto fallimento del convenuto - Irrilevanza - Sospensione della controversia in relazione alla pendenza di opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito - Inammissibilità



La domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. al risarcimento dei danni non viola la norma di cui all'art. 52 legge fall. volta ad assoggettare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito alla verifica degli organi della procedura concorsuale. La sentenza di condanna generica è, infatti, diretta al riconoscimento della mera astratta idoneità di un determinato fatto alla produzione di effetti dannosi, salva restando ogni ulteriore questione sulla concreta sussistenza del danno medesimo, e non ha, pertanto, ad oggetto la individuazione di un credito suscettibile di essere azionato esecutivamente nei confronti della società fallita, con la conseguenza che tale domanda resta insensibile alla dichiarazione del fallimento del convenuto, sottraendosi tanto alla cognizione del giudice fallimentare definita dall'art. 24 legge fall., quanto alle disposizioni dettate dall'art. 95 della stessa legge in tema di verificazione dei crediti. Diversamente la dichiarazione di fallimento del debitore osta a che il separato giudizio sul "quantum" possa essere proposto o proseguito in via ordinaria, ed impone che il credito stesso venga insinuato e quantificato nella procedura concorsuale, in sede di formazione e verificazione dello stato passivo (cfr. Cass. 1405/1980, 3294/1988). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Angelino Cipolla


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