Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15453 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 17 Maggio 1986, n. 3265. Est. Pannella.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Incapacità - A testimoniare - Insussistenza



Le incapacità personali, ex artt. 50 e 142 legge fallimentare, cui è soggetto il fallito fino alla sua riabilitazione civile, sono quelle tassativamente indicate dalla legge. Tra queste, in difetto di espressa previsione normativa, non rientra l'incapacità di testimoniare, la quale anche per il fallito, come per qualsiasi altro soggetto chiamato a deporre, resta legata, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., alla eventuale situazione di incompatibilità tra la qualità di teste e quella di parte (anche virtuale) nel medesimo giudizio. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato