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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15508 - pubb. 14/07/2016.

Esclusione del socio prima dell'assegnazione dell'immobile


Tribunale di Taranto, 26 Maggio 2016. Est. Casarano.

Cooperativa edilizia – Esclusione del socio prima dell’assegnazione dell’immobile concessogli – Obbligo di corresponsione dell’indennità di occupazione – Natura giuridica – Applicabilità della prescrizione decennale – Correlativo obbligo di restituzione del prezzo pagato dal socio


La delibera di esclusione è idonea a produrre l’effetto dello scioglimento del sodalizio sociale fra la cooperativa e il socio, per cui sin da allora sorge il diritto conseguente all’indennizzo per occupazione.
Non può ritenersi applicabile la prescrizione speciale ex art.2948 n.3 c.c., posto che essa si applica solo per le obbligazioni che ab origine sorgono come canoni. Invece il fondamento giuridico della domanda di pagamento dell’indennizzo risiede nelle restituzioni che devono seguire allo scioglimento di un contratto di cooperativa edilizia: non potendosi restituire l’avvenuto godimento del bene da parte del socio inadempiente, il suo equipollente risiede inevitabilmente nel suo equivalente monetario. Solo ai fini della quantificazione si fa ricorso poi all’istituto del canone figurativo: i due profili vanno però tenuti distinti.
Il credito da restituzione del godimento è poi unitario, nel senso che sorgendo nella sua interezza dalla avvenuta delibera di esclusione, non può che riguardare tutto il periodo in cui la detenzione dei beni risultava, pur se una ragione sopravvenuta, indebita. Ma è garantita anche la restituzione delle somme versate dal socio escluso nell’eguale periodo. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

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