Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15532 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 27 Marzo 1995, n. 3586. Est. Bibolini.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Decreto di chiusura - Opposizione - Reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità



La norma ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, secondo cui le controversie relative "alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti" sono sottratte al regime di sospensione in periodo feriale, non si applica alla proposizione del reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che dichiari chiuso il fallimento, che resta invece soggetto alla sospensione dei termini nel predetto periodo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
" Salvatore NARDINO Consigliere
" Giuseppe BORRÈ "
" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "
" Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
PIATTELLI ADOLFO, rapp. e difeso, per delega in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Beniamino D'Aloisio presso il cui studio in Roma, via della Balduina n. 120, è elettivamente domiciliato, giusta nomina in data 10 luglio 1992 da parte della Commissione per il Gratuito Patrocinio, presso la Suprema Corte di Cassazione. Ricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA S.R.L. GENIUS CONFEZIONI;
Intimato
avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma dep. in data 6 giugno 1992 in sede di reclamo avverso il provvedimento di chiusura di fallimento emesso dal Tribunale di Roma;
Udita la relazione del consigliere Gian Carlo Bibolini;
sentito il P.M. Dott. MARIO DELLI PRISCOLI il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della presente disamina in sede di legittimità, attiene esclusivamente all'applicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale all'atto di reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che aveva dichiarato chiuso il fallimento della s.r.l. Genius Confezioni.
In fatti si rileva che con il ricorso depositato in data 12 gennaio 1991 il sig. Adolfo Piattelli proponeva istanza per l'insinuazione tardiva di un proprio credito dell'entità dichiarata di 470.000.000 al passivo del fallimento.
Il tribunale di Roma, essendo pendente il procedimento per l'insinuazione tardiva, in data 26 luglio 1991 dichiarava chiuso, con proprio decreto, il fallimento su conforme istanza della curatela in data 3 luglio 1991.
Avverso il decreto proponeva reclamo il sig. Adolfo Piattelli il quale, ritenendo illegittima la chiusura, chiedeva la riapertura del fallimento.
Su contestazione della curatela, pronunciava la Corte d'appello di Roma che, con decreto in data 6 giugno 1992, dava accoglimento all'eccezione pregiudiziale della curatela di tardività del reclamo, dichiarandolo inammissibile con compensazione delle spese. Rilevava al fine la Corte d'Appello che il decreto di chiusura del fallimento era datato 19 luglio 1991, era stato affisso all'albo del tribunale il 30 luglio 1991 e pubblicato sul FAL il 2 agosto 1991, mentre il reclamo era stato depositato in Cancelleria in data 12 settembre 1991, oltre il termine di 15 giorni previsto per la proposizione del gravame. Rilevava il giudice del reclamo che in materia fallimentare non vige la sospensione dei termini per il periodo feriale.
Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo integrato da memoria, il sig. Adolfo Piattelli; non esplicava attività processuale la curatela del fallimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di cassazione il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 dell'Ordinamento Giudiziario, per erronea interpretazione del combinato disposto delle norme richiamate. Rileva il ricorrente che l'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 prevede espressamente che durante il periodo feriale dei magistrati, vengano tratti singoli tipi di controversie tra le quali quelle relative "alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti". La norma è interamente richiamata dall'art. 3 della l. 7 ottobre 1969 n. 742 che esclude
l'applicazione, ai procedimenti indicati dal citato articolo 92 dell'Ordinamento Giudiziario, della sospensione del decorso dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno. Dalle norme richiamate dovrebbe dedursi, in tesi, che non tutte le controversie attinenti ai fallimenti esulano dalla sospensione dei termini processuali, ma solo quelle individuate come dichiarazione e revoca del fallimento. Nessuna disposizione speciale sussiste in relazione alle istanze ed alle impugnazioni volte alla riapertura del fallimento, per cui ad esse la sospensione, al di fuori dei casi tassativi di esclusione, deve trovare applicazione. Tanto premesso in ordine all'oggetto del ricorso, si deve rilevare che, secondo il tenore del decreto impugnato, solo in virtù della ritenuta non applicabilità al caso di specie della sospensione dei termini in periodo feriale, il reclamo del sig. Adolfo Piattelli debba ritenersi tardivo, tanto che sul punto la corte d'Appello di Roma ha motivato ritenendo che "in materia fallimentare" non vige la sospensione dei termini per il periodo feriale. Essenziale è, pertanto, accertare se alla procedura posta in atto dal signor Adolfo Piattelli sia, o non, applicabile il disposto dell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui richiama i procedimenti indicati dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, ai quali non si applica la sospensione del decorso dei termini processuali previsti dall'art. 1 della stessa L. n. 742-69. Innanzi tutto occorre stabilire quale tipo di procedimento abbia instaurato l'attuale ricorrente, in quanto nel ricorso e nella memoria aggiunta si fa riferimento alla riapertura del fallimento, mentre nell'epigrafe del decreto della Corte di Roma viene fatto espresso richiamo degli artt. 118 e 119 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Quest'ultima indicazione deve ritenersi esatta, in quanto il diverso procedimento disciplinato dall'art. 121 L.F. (nei casi di riapertura del fallimento) richiede innanzi tutto che il soggetto legittimato promuova istanza di riapertura al tribunale fallimentare e solo contro il provvedimento di rigetto, in via interpretativa (manca specifica disposizione ad hoc) è ammesso il reclamo alla Corte d'Appello sulla base degli artt. 742 bis c.p.c. e 22 L.F. Nel caso di specie, invece, il sig. Adolfo Piattelli, adducendo la propria qualifica di creditore concorsuale la cui situazione giuridica, che era in corso di accertamento ex art. 101 L.F., sarebbe stata pregiudicata dal provvedimento di chiusura del fallimento, ha proposto impugnazione avverso il decreto di chiusura pronunciato dal Tribunale fallimentare, facendo direttamente reclamo alla Corte d'Appello di Roma. La fattispecie procedurale integrata è, quindi, quella dell'art. 119 L.F. con la quale il soggetto interessato chiede sostanzialmente che la procedura concorsuale prosegua. Ciò premesso, ritiene questa Corte che in materia di termini processuali correnti in periodo feriale, la sospensione a norma dell'art. 1 della L. n. 642-69, costituisca la regola, mentre la previsione della non sospensione, giustificata dalla particolare necessità ed urgenza delle singole situazioni, costituisce disciplina eccezionale che, in quanto tale, ha il carattere della tassatività, con la preclusione della relativa interpretazione analogica.
Quando, quindi, la stessa legge (al di fuori delle ipotesi lasciate alla valutazione caso per caso del giudice) individua situazioni che per loro natura si sottraggono alla sospensione dei termini, le singole disposizioni sono di stretta interpretazione e non consentono estensione analogica a situazioni similari per le quali la situazione di urgenza, se sussistente, dovrà essere oggetto di una valutazione singolare. Nell'ipotesi dei termini correnti nelle procedure concorsuali, l'individuazione della sottrazione al regime di sospensione in periodo feriale deriva dalla correlazione tra l'art. 3 della L. 7 ottobre 1969 n. 742 ed il richiamato art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che individua le ipotesi di dichiarazione e di revoca del fallimento. Queste due situazioni hanno una caratterizzazione tecnico giuridica precisa, con riferimento alle procedure che tendono all'emissione della sentenza dell'art. 16 L.F. (sia pronunciata dal Tribunale in via diretta, sia a seguito del reclamo ex art. 22 L.F. avverso il decreto di rigetto dell'istanza), ovvero a quella dell'art. 19 L.F., ancorché possano esaurirsi con un provvedimento negativo.
Tanto premesso, indubbiamente non può identificarsi il procedimento svolto sulla contestazione della chiusura del fallimento con quello che abbia ad oggetto la stessa dichiarazione di fallimento ai fini della revoca, essendone diversi i presupposti e la finalità. Nel secondo caso si pone in discussione la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento e del venir meno con effetto ex tunc dei relativi effetti per il fallito; nel primo caso entrano in considerazione i presupposti dell'art. 18 L.F. per la chiusura del fallimento e la cessazione degli effetti della procedura, che abbia esaurito la sua funzione, con effetto ex nunc. Nè identificazione può aversi tra continuazione della procedura, in caso di opposizione alla chiusura, ed apertura della procedura con la dichiarazione del fallimento, assumendo rilievo ai fini dell'urgenza, la distinzione tra l'istaurarsi di una nuova situazione ed il perdurare di una già esistente.
È indubbio che in tutte le situazioni sopra prese in esame, come in tutte quelle relativa alla pendenza di una procedura concorsuale liquidatoria, vengono in considerazione situazioni che in linea di principio richiedono rapida definizione; tali sono le situazioni dei creditori nel loro diritto di partecipazione paritaria alla soddisfazione concorsuale; tale è, soprattutto, lo stato dell'imprenditore fallito e la situazione della sua correlata incapacità patrimoniale e personale, la cui instaurazione, perdurazione o cessazione, ovvero revoca, viene in gioco in tutte le modalità procedurali che attengano all'instaurarsi, al perdurare ed alla revoca del fallimento. Ciò malgrado l'esigenza fondamentale individuabile alla base delle varie modalità procedurali può assumere rilievo ai fini di una comprensione analogica dei vari fenomeni, non già per una loro identificazione; analogia che. per le indicazioni già date in premessa, non legittima nel caso di specie un'interpretazione atta a comprendere nella previsione normativa di urgenza, diretta alla mancata applicazione della sospensione dei termini in periodo feriale, situazioni procedurali affini rette da "eadem ratio". D'altronde, il riferimento testuale dell'art. 3 L. n. 742-69 all'art. 92 R.D. n. 12-41, nel significato tecnico del richiamo già rilevato, non è esteso a tutte le situazioni connesse all'esistenza ed alla persistenza di un fallimento, nelle quali le indicate ragioni di urgenza potrebbero in ipotesi pur individuarsi in concreto, ma solo a quelle che all'instaurarsi ed alla revoca di un fallimento sono connesse, ad esse non necessariamente accedendo quelle inerenti al perdurare o alla cessazione della procedura. In virtù delle svolte considerazioni, ritiene questa Corte non condivisibile l'opinione, espressa dalla Corte del merito, secondo cui la sospensione dei termini in periodo feriale non vige "in materia fallimentare", dovendosi per contro ritenere che detta sospensione è operativa per il termine del reclamo previsto dall'art. 119 L.F.
Conseguente è l'accoglimento del ricorso con la cassazione dell'impugnato decreto; gli atti verranno rimessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma che, attenendosi al principio di diritto sopra espresso, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese di giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Roma 26 febbraio 1995.