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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15534 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1993. Est. Grieco.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Creditore non ammesso al passivo - "Contestazioni" al rendiconto del curatore - Inammissibilità - Accantonamenti a garanzia dei creditori contestati - Diritto - Sussistenza - Esclusione


Il creditore non ammesso al passivo fallimentare - pur potendo, come ogni interessato, presentare "osservazioni" - non è legittimato a proporre "contestazioni" al rendiconto predisposto dal curatore, a norma dell'art. 116 Legge fall., perché non ha un interesse concreto ed attuale ad interloquire nella fase della procedura che tende a rendere edotti i creditori ammessi ed il fallito sui risultati dell'amministrazione del patrimonio di quest'ultimo. In quanto estraneo a detta fase, il creditore non ammesso al passivo non ha neanche diritto agli accantonamenti, a garanzia dei creditori contestati, in presenza dei quali può dichiararsi la chiusura del fallimento, anche quando siano pendenti giudizi di opposizione allo stato passivo. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente
" Alfredo ROCCHI Consigliere
" Angelo GRIECO Rel. "
" Rosario DE MUSIS "
" Giulio GRAZIADEI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
TOVAGLIERI GIANLUIGI di Busto Arsizio, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrino 25, c-o l'Avv. Giuseppe Di Stefano che lo rappresenta e difede con l'Avv. Giovanni Valcavi, giusta delega a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
Fallimento KARVIT SPA, in persona del Curatore Salvatore Morvillo;
KARVIT SPA in liquidazione;
FINCO SPA;
Intimati
E nel secondo ricorso n. 11543-88
KARVIT SPA in liquidazione, con sede in Milano, in persona del liquidatore, sig. Renato Rosso;
FINCO SPA, con sede in Milano, in persona dell'Amministratore unico, in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via di porta Pinciana 6 c-o l'Avv. Michele Giorgianni che lo rappresenta e difende con gli Avv.ti Mario Casella e Giovanni Anversa anche disgiuntam., giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale. Controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
TOVAGLIERI GIANLUIGI
Intimato
Avverso il provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 2.9.88. È presente per il ricorr. l'Avv. Valcavi.
Per il resistente gli Avv.ti Giorgianni Casella.
Il Consigliere, dr. Angelo Grieco svolge la relazione. La difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale.
La difesa del resis. chiede il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale.
Il P.M. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso dell'Ing. Gianluigi Tovaglieri è proposto, ex art. 111 della Costituzione, avverso il decreto della Corte d'appello di Milano del 2.9.88, notificato il 6.9.88, che aveva respinto il reclamo - fondato sull'art. 119 della legge fallimentare - avverso il provvedimento di chiusura del fallimento della Karvit spa dichiarato il 21.4.88.
Il Tribunale aveva ritenuto che, al riguardo, non era di ostacolo la pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall'Ing. Tovaglieri essendo la sua pretesa creditoria tutelata dalla fidejussione per 650.000.000 di lire prestata il 29.10.87 dal Nuovo Banco Ambrosiano.
La Corte milanese, mentre ritenne l'Ing. Tovaglieri legittimato al reclamo, affermando che possono proporlo tutti coloro che hanno interesse ad evitare la chiusura del fallimento, lo respinse nel merito sulla base delle considerazioni seguenti:
A. La pendenza di controversie sul rendiconto del curatore non è di ostacolo alla chiusura del fallimento che compete agli organi della procedura avuto riguardo alla "convenienza" dell'operazione;
nella specie, si erano realizzate tutte le condizioni di cui all'art. 118 n. 2 L.F., comprese, quindi, quelle attinenti alle spese di procedura, a nulla rilevando la eccepita nullità del provvedimento di approvazione del conto del secondo curatore;
B. La non necessità del riparto finale;
C. La irrilevanza del giudizio di idoneità e di congruità della garanzia atteso che, una volta estinte le passività ammesse e pagate le spese di procedura, il fallimento deve essere chiuso ex art. 118 n. 2 L.F. anche se non siano stati ancora definiti i giudizi di opposizione allo stato passivo e senza necessità di ulteriori adempimenti (non previsti): e, dunque, era inutile indagare sulla congruità della garanzia nella specie, comunque, apprestata;
precisò - la Corte di merito - in relazione alla chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 2 L.F. che la norma richiama i crediti ammessi non quelli insinuati; che le ripartizioni dell'attivo debbono arrestarsi quando i creditori ammessi sono stati soddisfatti;
e poiché alle ripartizioni si procede anche prima delle risoluzioni delle contestazioni dei crediti, senza tener conto dei creditori esclusi od opponenti, per i quali neppure è previsto lo accantonamento di somme, non è logico comprendere i creditori esclusi, anche se opponenti, tra quelli che, ai fini della chiusura del fallimento, devono essere integralmente soddisfatti in sede di ripartizione dell'attivo;
che, venuta meno la certezza dell'esistenza di un passivo, la complessa procedura fallimentare deve essere chiusura non potendosi provvedere alla sua conservazione al solo fine di soddisfare i creditori che potrebbero risultare;
D. La Corte, infine, sottolineò taluni dati che dimostravano, in fatto, le garanzie per la posizione dell'Ing. Tovaglieri; che la rinuncia all'insinuazione implica che il creditore rinunciante non deve essere soddisfatto in sede fallimentare ed integra, perciò, i requisiti di cui all'art. 118 n. 2 L.F.;
che nessun creditore interessato si era doluto della chiusura del fallimento.
Ricorre per cassazione l'Ing. Tovaglieri sulla base di quattro "mezzi".
Resistono con controricorso la Karvit spa e la Fin.co spa che propongono ricorso incidentale, eccependo la inammissibilità del ricorso. Le parti hanno presentato "memorie".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi - principale ed incidentale - che in quanto proposti, separatamente, contro la stessa decisione vanno esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento.
Riaffermata (cfr. Cass. 1930-58; 2544-62; 3678-68; 3697-68;
1569-79); la ricorribilità, ex art. 111 della Costituzione, del provvedimento con cui la Corte d'appello, in riferimento all'art. 119, 2 comma L.F., conferma il decreto di chiusura del fallimento pronunziato dal Tribunale, nelle ipotesi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 118 L.F., in quanto esso ha piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto processuale e sostanziale, sul piano contenzioso, con carattere decisorio e con esclusione di ogni possibilità di modificazione o revoca, va preliminarmente decisa la eccezione di inammissibilità formulata, dai controricorrenti, con il ricorso incidentale. Essi la formulano nel presupposto della carenza di legittimazione e di interesse in capo all'Ing. Tovaglieri.
Deducono, in particolare, con riferimento al primo aspetto, la sua condizione di creditore estraneo alla procedura concorsuale; con riguardo al secondo, lo stato della procedura: che, in quanto "chiusa", non rendeva concepibili interventi di creditori residui. A costoro sarebbero consentite le ordinarie tutele contro il soggetto "rientrato in bonis". In ogni caso, sarebbe venuto meno ogni di lui interesse al mantenimento di una esecuzione "collettiva" per essere l'unico creditore. In definitiva, il ricorrente non potrebbe disporre, a protezione di un credito ancor tutto da accertare nel "quantum", di una procedura concorsuale anziché "singolare". L'eccezione deve essere respinta.
È agevole rilevare che le considerazioni formulate dai ricorrenti incidentali presuppongono la assimilazione dei concetti di "proponibilità" e di "fondatezza" delle istanze della controparte. Perché se è vero che il creditore non ammesso al passivo non può impedire la chiusura della procedura fallimentare - che non può impedirla neppure la "contestazione" del creditore ammesso - e non ha diritto di formulare contestazioni sul rendiconto del curatore atteso che tali facoltà competono solo al fallimento ed ai "creditori ammessi" e non già a chi non ha - o non ha ancora - in concreto, attuale giuridico interesse ad interloquire sulla materia in discussione formatasi nel corso delle modalità previste dal capo V della L.F. (art. 92 e segg.), è anche vero che la asserita compressione delle facoltà di tutela pretese dal creditore non ammesso al passivo e negate dal giudice fallimentare concreta una situazione la cui correttezza può essere sottoposta alla verifica del giudice di legittimità. Come è già stato osservato, la questione concernente la natura giuridica "dell'area di incidenza" del provvedimento pronunziato in sede di reclamo (e, quindi, la questione di ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.), va distinta da quella relativa al "fondamento" del diritto ad interloquire e ad esercitare determinate attività; con tutte le conseguenze in ordine alla impugnabilità ex art. 111 della Cost. Con il primo motivo, il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 118 n. 2 L.F. nella parte in cui subordina la chiusura del fallimento all'ipotesi tassativa in cui i crediti sono interamente soddisfatti, a seguito dei riparti parziali o "in altro modo estinti".
Falsa applicazione della rinunciabilità degli atti processuali con effetti estintivi ex art. 306 e 629 cpc, in via estensiva alla procedura fallimentare e disapplicazione del suo carattere officioso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1324 c.c. e delle regole concernenti la legittimazione del rinunciante e la necessità che l'atto sia rivolto a pervenga al destinatario ex art. 1334 c.c. Carenza, insufficienza, contraddittorietà della motivazione su punto decisivo.
Contestando la legittimità della chiusura del fallimento in ragione della esistenza del passivo insoddisfatto, o in altro modo non estinto, il ricorrente sottolinea che le rinunce unilaterali alle insinuazioni o al concorso - senza pregiudizio dei diritti sostanziali - non avevano "estinto" il credito mentre facevano prevedere un regolamento stragiudiziale con mortificazione del suo diritto; ne' poteva attribuirsi efficacia a talune dichiarazioni liberatorie rilasciate da creditori avuto riguardo alle loro caratteristiche formali (prodotte in fotocopia) ed al loro contenuto privo di carattere dispositivo.
In definitiva, la rinuncia alle insinuazioni o al concorso, arbitrariamente, era stata ritenuta equivalente alla estinzione del credito attribuendo ai creditori poteri dispositivi che il carattere pubblicistico del processo concorsuale non consentiva. Sarebbe stato necessario il venir meno della "massa" passiva per rinuncia ai crediti dopo l'udienza di verifica e prima dell'udienza ex art. 16 n. 4 L.F. in relazione all'art. 118 n. 1 L.F.
La censura non ha fondato perché attribuisce alla chiusura del fallimento un significato estintivo che non ha - e che gran parte della dottrina esclude - atteso che nozione ed effetti della chiusura della procedura concorsuale ripetono l'intero loro significato dalla legge fallimentare.
La chiusura del fallimento, invero, deve essere disposta nel momento in cui la procedura, per avere le ripartizioni ai creditori raggiunto l'intero ammontare dei crediti ammessi o per essere stati questi in altro modo estinti (e pagati il compenso del curatore e le spese di procedura) non ha più ragione di essere. L'ampio significato dell'espressione "in altro modo estinti", in applicazione del principio che gli effetti della chiusura vanno determinati con riferimento alla legge fallimentare, induce a ritenere che l'estinsione si attua allorché per la procedura quel credito non è più rilevante. Il che, sicuramente, si verifica se con la rinuncia all'insinuazione si è privato il credito di ogni significato intellegibile per la procedura concorsuale. Ma la rinunzia alla insinuazione del credito è atto di sicura pertinenza del titolare del diritto che non comporta diretta disposizione del processo fallimentare; e, dunque, non sussiste alcuna lesione del vincolo pubblicistico per l'iniziativa del rinunciante: La procedura concorsuale trae, con gli organi che la governano, le logiche conseguenze dalla situazione così come si è definita. A questi principi si è sostanzialmente attenuta la Corte territoriale senza incorrere, per altro, come rivela l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, nel denunziato vizio di insufficiente, contraddittoria motivazione.
Con il secondo "mezzo", si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 118 n. 2 L.F., nella parte in cui per crediti ammessi devono intendersi quelli ammessi allo stato passivo definitivo e non quello provvisorio formato dal Giudice delegato e nella parte in cui - anche secondo la Corte di legittimità - la chiusura del fallimento è subordinata, quanto meno, ad una congrua garanzia o accantonamento per la ipotesi in cui la domanda dell'opponente allo stato passivo venga accolta.
Carenza, insufficienza, contraddittorietà di motivazione su punto decisivo.
Assume il ricorrente che era suo diritto ottenere una congrua garanzia per la domanda giudiziaria proposta anni prima (19.12.78) in lire quattro miliardi e riproposta con l'insinuazione del credito e per cui pendeva opposizione allo stato passivo; che la Corte di merito ha illegittimamente rifiutato persino la garanzia - limitata in lire 650 milioni - riconosciuta dal Tribunale; che il provvedimento impugnato si è ispirato ad una superata affermazione della Corte di legittimità (per altro, attinente ad una fattispecie sostanzialmente diversa) secondo cui per creditore ammesso doveva intendersi esclusivamente quello ammesso allo stato passivo provvisorio formato dal giudice delegato e non a quello definitivo, (come poi ritenuto dalla decisione 1367-79) così da "ricomprendere il creditore opponente, quanto meno ai fini di un congruo accantonamento".
La Corte milanese, in definitiva, ha - secondo il ricorrente - erroneamente ritenuto possibile la chiusura del fallimento malgrado la pendenza di opposizioni allo stato passivo, senza alcuna garanzia a favore degli opponenti, essendo "quelle" ipotizzate solo dall'art. 118 n. 3 L.F.
Riaffermato il principio che la procedura fallimentare può essere chiusa nonostante la pendenza in giudizi di opposizione (Cass. 74-2285; e 79-1367, purché con "accantonamenti" per i crediti contestati), in ragione della esigenza di rapida definizione di una situazione in cui l'imprenditore fallito ed i creditori ammessi devono rimanere il meno possibile, e sempre che siano state assicurate le necessarie garanzie per i creditori espressamente considerati, deve sottolinearsi che il problema concerne unicamente i creditori ammessi allo stato passivo non quelli esclusi. Come è stato rilevato, la facoltà di muovere contestazioni può essere esercitata solo dal fallito e dai creditori ammessi, non certo da coloro che, al momento della presentazione del rendiconto da parte del curatore, sono da considerare privi di un concreto, attuale giuridico interesse ad interloquire sulla materia in discussione. Ed i creditori non ammessi, proprio in quanto tali, non hanno diritto a particolari garanzie o ad accantonamenti.
È, quindi, dalla condizione di creditore non ammesso allo stato passivo che trae origine il rifiuto della Corte di merito censurato dal ricorrente, restando privo di rilievo, per l'aspetto evidenziato nel "motivo" la distinzione tra "stato passivo definitivo" e "stato passivo provvisorio" formato dal Giudice delegato. Il creditore non ammesso, in quanto estraneo alla procedura, è estraneo tanto all'uno quanto all'altro: La procedura può essere chiusa anche in pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo mentre
"all'accantonamento" in garanzia non ha diritto il creditore non ammesso al passivo dal Giudice delegato.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa MOTIVI DELLA DECISIONE
applicazione degli artt. 116, 4 comma, 118 e 119 L.F., laddove subordina la chiusura del fallimento alla previa approvazione del rendimento del curatore, in forma contenziosa ex art. 189 cpc, insorgendo contestazioni.
Inesistenza di una "approvazione" del rendiconto in via amministrativa, nel caso di contestazioni e, comunque, nullità ed inefficacia di essa.
Carenza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione sul punto decisivo.
Si deduce la illegittimità della chiusura del fallimento in quanto non preceduta dall'approvazione del rendiconto del Curatore nelle forme previste dal combinato disposto dagli artt. 116, 4 comma, LF. e 189 cpc. Illegittimamente, il Giudice delegato aveva escluso la legittimazione del creditore (Tovaglieri) non ammesso allo stato passivo provvisorio; approvato il rendiconto in via amministrativa, trascurando che la legittimazione alla contestazione del rendiconto è riconosciuta a "qualsiasi interessato" secondo il 2 e 4 comma dello art. 116 LF. E, quindi, sicuramente anche al ricorrente.
La infondatezza della censura si rileva agevolmente già alla stregua delle considerazioni formulate nell'esaminare i precedenti motivi di ricorso.
Ribadito che solo i creditori ammessi allo stato passivo possono contestare il rendiconto del Curatore e sentir risolvere dal Collegio quelle contestazioni (art. 116 4 comma L.F.), per l'assorbente ragione che il creditore "non ammesso" deve considerarsi estraneo alla procedura in quanto privo di attuale, giuridico interesse ad interloquire sulla materia formatasi nel corso delle modalità previste dal capo V della LF. (artt. 92 e segg.ti), deve sottolinearsi che, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, solo le "osservazioni" sono consentite ad "ogni interessato". Le "contestazioni" sono, invece, riservate ai creditori ammessi allo stato passivo: Per le ragioni sufficientemente esposte. Con l'ultima censura, infine, il ricorrente denunzia violazione del combinato disposto degli artt. 117, 118, 119 LF nella parte in cui dispone che la chiusura del fallimento è subordinata alla preventiva formazione di un piano di riparto finale. Carenza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo.
È facile rilevare che, indipendentemente dalla carenza di legittimazione in capo al Tovaglieri, questo motivo presuppone, ancora una volta, che il fallimento non possa essere "chiuso" senza l'approvazione del rendiconto finale. Al contrario, con la corretta applicazione del secondo comma n. 2 dell'art. 118 L.F. - che espressamente consente la chiusura "quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura" - alla chiusura può procedersi. A maggior ragione, se il ricorrente ha inteso riferirsi non già al compimento della "ripartizione" finale bensì all'"approvazione" del rendiconto finale. Se è vero, come è vero, che deve ritenersi - e questa Corte lo ritiene - che neppure le contestazioni ed il conseguente giudizio possono impedire la "chiusura" della procedura. Ferme le misure di salvaguardia per il creditore che ha mosso le contestazioni. Valgono, al riguardo, le considerazioni svolte in precedenza. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.
Compensa le spese.
Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Roma 22.5.1992.