Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15536 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 1986, n. 2565. Est. Borrè.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - In genere - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione (giudizio di) - Effetti - Estinzione del procedimento fallimentare - Esclusione - Legittimazione processuale del curatore - Persistenza - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Competenza del tribunale fallimentare - Persistenza



L'omologazione del concordato fallimentare, ancorché comporti l'assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, non incide di per sè sul procedimento pendente nei confronti del fallimento, ne' priva il curatore della legittimazione processuale, atteso che tale concordato, fino a che non sia interamente eseguito e salvo il caso in cui preveda l'immediata liberazione del debitore, non determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica (in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito) per il buon fine del concordato medesimo (o l'eventualità della sua risoluzione od annullamento), ne' fa venir meno la Competenza del tribunale fallimentare in ordine al giudizio di opposizione allo stato passivo, il quale, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, deve essere riassunto, dopo la sua eventuale interruzione, davanti allo stesso tribunale e deve continuare a svolgersi con il medesimo rito con il quale si era iniziato. (nella specie, l'appello avverso la sentenza di primo grado era stato dichiarato inammissibile perché questa era stata impugnata quando il termine, di quindici giorni dall'affissione, era di già decorso alla data del 27 novembre 1980 di pronuncia della sentenza n. 152 della Corte costituzionale). ( V 2578/77, mass n 386281; (Conf 3052/83, mass n 427959; ( Conf 953/82, mass n 418815). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato