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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15554 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 30 Luglio 2015. Est. Ferro.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Azioni esecutive pendenti anteriormente al fallimento - Assorbimento nella procedura concorsuale - Effetti - Fondamento - Conseguenze - Cessione di crediti pignorati - Inefficacia


Nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, le azioni esecutive individuali pendenti al momento del fallimento, in conseguenza della sentenza dichiarativa, sono assorbite dalla procedura concorsuale, che si sostituisce ad esse, ma gli effetti anche sostanziali degli atti già compiuti che non siano incompatibili con il sistema dell'esecuzione fallimentare, tra i quali anche il vincolo d'indisponibilità dei beni derivante dal pignoramento, restano salvi in favore della massa dei creditori, nei cui confronti, quindi, la cessione crediti verso terzi già pignorati è priva di effetti. (massima ufficiale)

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