ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15555 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 17 Ottobre 2014, n. 22043. Est. Didone.

Esecuzione forzata - Beni indivisi - Separazione della quota in natura dell'esecutato - Condizioni - Limiti - Espropriazione di immobile appartenente a condebitori solidali - Fallimento di uno di essi - Subentro del curatore fallimentare - Esclusione della separazione


In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita, ai sensi degli artt. 599, 600 e 601 cod. proc. civ., solo se i comproprietari dei beni indivisi, non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente, sicché la separazione va esclusa quando, intrapresa l'espropriazione dell'immobile appartenente "pro indiviso" a due coobbligati, uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, ex art. 107 legge fall., il curatore del fallimento. (massima ufficiale)