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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15588 - pubb. 21/07/2016.

Insinuazione al passivo del fallimento del debitore e prescrizione dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente


Cassazione civile, sez. III, 07 Luglio 2016, n. 13940. Est. Giuseppina Luciana Barreca.

Ipoteca - Diritto di espropriare il bene - Diritto di credito - Distinzione - Prescrizione dell’ipoteca verso il terzo acquirente - Esercizio del diritto di espropriazione - Necessità - Ammissione al passivo del fallimento del debitore - Interruzione della prescrizione - Esclusione


In tema di ipoteca, l'art. 2880 c.c. detta una disciplina che distingue il diritto di espropriare il bene (che spetta al creditore nei confronti del terzo acquirente) dal diritto di credito (che spetta al creditore nei confronti del debitore), in modo che, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, il creditore è tenuto ad esercitare il diritto di espropriazione del bene ipotecato promuovendo nei termini il processo esecutivo individuale contro il terzo, posto che l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia. La regola non trova deroga nemmeno nel disposto del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, (ove applicabile ratione temporis) che, nell'ipotesi di mancanza della notificazione del subentro dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, prevede che gli atti giudiziari, compresi quelli di rinnovazione di ipoteche e di interruzione della prescrizione di esse, possono essere diretti contro il debitore iscritto; in tale eventualità, il privilegio riconosciuto al creditore fondiario è dato dalla possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, rivolgendo a quest'ultimo gli atti relativi, anche quando il bene sia stato venduto a terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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