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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15592 - pubb. 21/07/2016.

Inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo e sorte delle eccezioni non tempestivamente proposte


Tribunale di Taranto, 21 Aprile 2016. Est. Casarano.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Inammissibilità – Giudicato sostanziale – Copre il dedotto e il deducibile


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, a proporre la domanda principale è il ricorrente in via monitoria – c.d. attore sostanziale; viceversa l’opponente - c.d. convenuto in via sostanziale – è chi subisce l’azione di merito e quindi assume una posizione equiparabile al convenuto di un’azione esperita nella forma della cognizione ordinaria.
L’inammissibilità dell’opposizione implica la conferma del decreto ingiuntivo e quindi l’accoglimento della domanda attorea in esso implicata; con la ineluttabile conseguenza del formarsi del giudicato sostanziale proprio sulla domanda proposta con il ricorso monitorio.  
Il giudicato così intervenuto su di un’azione di adempimento contrattuale implica in primo luogo la validità ed efficacia del contratto. Non solo, ma il giudicato copre anche il deducibile: le eccezioni che il convenuto– opponente avrebbe potuto proporre per paralizzare la pretesa attrice, ad esempio eccezione di inadempimento o recesso, e che sarebbero andate nella direzione della invalidità o inefficacia del contratto, non possono essere riproposte. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

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