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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15602 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Maggio 1997. Est. Catalano.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Procedura di espropriazione forzata immobiliare individuale sui beni del fallito, iniziata prima del fallimento - Successiva dichiarazione di fallimento - Effetti - Sostituzione automatica del curatore, al creditore, nella procedura individuale - Coesistente facoltà del curatore di trasferire l'esecuzione in sede fallimentare - Configurabilita '- Esercizio di tale facolta' - Effetti - Estinzione della procedura individuale e dei suoi effetti sin lì prodottisi - Esclusione - Perduranza degli effetti dell'indisponibilità prodotti dal pignoramento - Sussistenza

Esecuzione forzata - Pignoramento - Effetti - In genere - Procedura di espropriazione forzata immobiliare individuale sui beni del debitore poi fallito, iniziata prima del fallimento - Successiva dichiarazione di fallimento - Effetti - Sostituzione automatica del curatore, al creditore, nella procedura individuale - Coesistente facoltà del curatore di trasferire l'esecuzione in sede fallimentare - Configurabilità - Esercizio di tale facoltà - Effetti - Estinzione della procedura individuale e dei suoi effetti sin lì prodottisi - Esclusione - Perduranza degli effetti dell'indisponibilità prodotti dal pignoramento - Sussistenza


La disposizione di cui all'art. 107 della legge fall. prevede che, se prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata, da un creditore, l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce, nella procedura, al creditore istante, nell'ambito di un'ipotesi di successione processuale che si rende del tutto peculiare, per il fatto di avere luogo a favore di un soggetto investito di funzioni pubbliche e di trovare la sua ragion d'essere nel divieto di azioni esecutive individuali, di cui all'art. 51 della legge fallimentare. La previsione di una siffatta sostituzione la quale risponde alla incontestabile opportunità di mettere a profitto le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale, e di risparmiare tempo, non esclude - tuttavia - la discrezionalità dell'ufficio fallimentare in ordine alla convenienza di continuare l'esecuzione davanti agli organi fallimentari, ovvero di non darvi più seguito, quando il fallimento possa chiudersi altrimenti, come per pagamento integrale al di fuori della liquidazione dell'attivo, o per concordato; ed è solo in una tale ultima evenienza che l'azione esecutiva immobiliare pendente all'atto della dichiarazione di fallimento diviene improcedibile e che gli atti del relativo processo rimangono privi di effetti giuridici non producendosi la conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA

Archivio sentenze civili della Corte di Cassazione 

ANNO/NUMERO 199704743

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe BORRÈ Presidente

" Antonio CATALANO Rel. Consigliere

" Ugo VITRONE "

" Mario Rosario MORELLI "

" Giuseppe Maria BERRUTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da CICIRELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria Civile della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Gregori, giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO CREAZIONI SOLDANO HAUTES FOURRURES SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cosseria 5, presso l'avvocato Enrico Romanelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gino De Paz, giusta delega in calce al controricorso;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 619/94 della Corte d'Appello di Genova, depositata il 30/05/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/96 dal Relatore Consigliere dott. Antonio Catalano;

udito per il resistente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Arena che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giuseppe Cicirello, con ricorso depositato in data 6 aprile 1989, propose opposizione di terzo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento della Creazioni Soldano Hautes Fourreres s.r.l. aveva disposto la vendita di un "box" sito in Genova, facente parte del compendio fallimentare.

Il ricorrente dedusse che l'immobile era di sua proprietà per averlo acquistato dalla società Soldano con scrittura privata in data 18 marzo 1981, le cui sottoscrizioni erano state verificate con sentenza opponibile al fallimento in quanto la domanda giudiziale era stata trascritta in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Sostenne, altresì, il Cicirello che il pignoramento già trascritto al momento della trascrizione della citazione, ed ancora pendente alla data del fallimento, era del tutto privo di effetti dato che il curatore aveva avocato la vendita alla procedura fallimentare, e da ciò era derivata l'estinzione, per rinuncia, del procedimento esecutivo, sicché il detto organo non poteva avvalersi, a beneficio della massa, degli effetti conservativi del pignoramento medesimo. Il tribunale di Genova respinse l'opposizione e la decisione è stata confermata dalla corte di appello territoriale la quale, premesso che il curatore non aveva rinunciato agli atti del procedimento esecutivo, ma, con istanza diretta al giudice dell'esecuzione, e sulla base di apposita autorizzazione del giudice delegato, si era limitato a chiedere l'archiviazione della procedura, stante la sua determinazione di avocare al fallimento la vendita del cespite, ha rilevato che per ciò stesso la procedura di esecuzione singolare era confluita in quella concorsuale nella quale si dispiegavano tutti gli effetti favorevoli per i creditori, fra i quali in particolare, quello dell'inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore esecutato (non ancora fallito) dopo il pignoramento.

Ricorre per cassazione Giuseppe Cicirello che propone un unico mezzo di annullamento. Resiste con controricorso il curatore del fallimento della Creazioni Soldano Hautes Fourrures s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Cicirello denuncia la violazione degli artt. 2914, cc, 51 e 107 della legge fallimentare, 629, 630, 632 c.p.c., ed il vizio di motivazione, deducendo che la norma di cui all'art. 107 della legge fallimentare non impone al curatore di subentrare al creditore o ai creditori procedenti nelle procedure esecutive immobiliari pendenti alla data di apertura del fallimento, e queste si estinguono se l'organo fallimentare non svolge funzioni di impulso processuale, senza che sia necessaria alcuna rinuncia.

Ciò in quanto, secondo il ricorrente, occorre tenere conto, sotto un profilo di carattere generale, del principio secondo cui, qualora un procedimento esecutivo immobiliare si estingue prima della vendita, gli effetti sostanziali del pignoramento cessano e gli atti di disposizione posti in essere dal debitore dopo il pignoramento acquistano efficacia piena anche nei confronti del disponente. L'operatività di questa regola non è contestabile nella specie nel senso che la dichiarazione resa dal curatore in sede esecutiva avrebbe determinato l'estinzione del relativo procedimento, e conseguentemente la piena efficacia dell'alienazione del bene. Sicché la contraria tesi del giudice del merito si fonda su di una affermazione apodittica, non suffragata dalla legge. Il ricorso è fondato.

L'art. 107 della legge fallimentare dispone, per la parte che rileva in questa sede, che se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante.

La norma, come si rileva in dottrina, costituisce una peculiare ipotesi di successione processuale, in quanto ha luogo a favore di un soggetto investito di funzioni pubbliche, quale il curatore, e rinviene la sua ragione di essere nel divieto delle azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 della medesima legge. La sostituzione ha luogo in modo automatico, secondo quanto emerge dalla formulazione letterale dell'espressione normativa, e comporta che al creditore istante è sottratto ogni potere di iniziativa processuale.

Il punto risulta costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte da epoca risalente la quale ravvisa il fondamento del principio nell'incontestabile opportunità di utilizzare le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale, e risparmiare tempo (Cass. 2 marzo 1996, n. 618; Cass. 26 novembre 1971, n. 3444; Cass. 10 novembre 1980, n. 6020).

Ma la previsione di siffatta sostituzione, che risponde, come si è detto, all'esigenza di disciplinare la sorte della procedura singolare, la cui prosecuzione è impedita dal disposto del già citato art. 51 della legge fallimentare, non esclude la discrezionalità dell'ufficio fallimentare in ordine alla convenienza di continuare l'esecuzione davanti agli organi fallimentari, ovvero di non darvi più seguito, quando il fallimento possa chiudersi altrimenti, come per pagamento integrale al di fuori della liquidazione dell'attivo, o per concordato, con l'evidente corollario che in questi casi, quando cioè il curatore abbia ritenuto conveniente non proseguire l'azione esecutiva immobiliare pendente all'atto della dichiarazione di fallimento, questa diviene improcedibile e gli atti nel relativo processo rimangono privi di effetti giuridici.

Nella specie, secondo quanto risulta incensurabilmente accertato, il curatore formulò la richiesta di "archiviazione del procedimento esecutivo immobiliare", avendo manifestato l'intendo di "avocare alla procedura fallimentare la vendita dell'immobile" ma siffatta determinazione, non comportò, la rinuncia agli atti del processo esecutivo, come, invece postula il ricorrente, poiché in tal modo l'organo fallimentare operò nell'ambito di quell'apprezzamento discrezionale di cui si è detto, esplicitando l'intento di far proseguire nella sede concorsuale l'azione esecutiva individuale. Tale azione, pertanto, lungi dal potersi considerare estinta, è rimasta assorbita nella procedura collettiva, e da ciò è derivata la conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento, come ha correttamente affermato la corte di appello.

Si impone, quindi, per quanto si è esposto, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida nella complessiva misura di L. 2.800.000 di cui L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorario.

Così deciso in Roma, addì 27 novembre 1996 .