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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15610 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Maggio 1985, n. 3177. Est. Finocchiaro.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Espropriazione in corso - Sostituzione del curatore - Opposizioni agli atti esecutivi - Competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione - Termine per la proposizione


Qualora il curatore si sia sostituito, a norma dell'art. 107 della legge fallimentare, nel processo espropriativo in corso al momento della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, le opposizioni agli Atti esecutivi resi in detto processo, ivi compresi quelli con i quali si provveda sull'offerta in aumento del sesto ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., sono devolute alla Competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., e devono essere proposte nei termini fissati dal secondo comma di tale ultima disposizione, tenuto conto che la suddetta sostituzione del curatore non sottrae la procedura esecutiva individuale in corso alle ordinarie regole fissate dal codice di rito, ove non ricorra una situazione d'incompatibilità con le esigenze della procedura concorsuale (non ravvisabile con riguardo alle Disposizioni attinenti alla mera regolarità della procedura individuale). (massima ufficiale)