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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15619 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 1973. Est. Falcone.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Riapertura del fallimento - Risoluzione del concordato - Statuizioni sull'ammissione dei crediti al passivo - Immodificabilità - Conseguenze in tema di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare anteriore all'iscrizione ipotecaria eseguita da altro creditore


Nel caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordato restano immodificabili le statuizioni sull'ammissione dei crediti al passivo, intervenute prima della chiusura del fallimento. Di conseguenza la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, la cui anteriorità - rispetto all'iscrizione di ipoteca invocata dal creditore del fallito a sostegno della sua domanda di insinuazione con prelazione - abbia determinato a norma dell'art 2916 cod civ la pronunzia di inefficacia dell'ipoteca che assista un credito da insinuare, non puo esser fatta valere dopo la riapertura del fallimento per ottenere l'ammissione dello stesso credito al passivo, come credito assistito da prelazione ipotecaria. In detta ipotesi gli effetti della trascrizione del pignoramento immobiliare gia eseguita alla data di dichiarazione del fallimento, una volta verificatisi a favore di tutti i creditori in conseguenza del subentro del curatore nella procedura eseguita siti in favore dei creditori stessi, e non possono venir meno con la cancellazione del pignoramento per l'avvenuto soddisfacimento del diritto del creditore procedente. Fra tali effetti rientra quello dell'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta posteriormente che, accertato con sentenza passata in giudicato emessa in Sede di opposizione allo stato passivo, puo essere modificato, ove ne ricorrano i presupposti, con il solo rimedio della revocazione. (massima ufficiale)