Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15623 - pubb. 01/07/2010

Azioni esecutive individuali iniziate o proseguite su beni compresi nel fallimento

Cassazione civile, sez. III, 29 Marzo 1969, n. 1040. Est. Aliotta.


Fallimento - Esecuzione forzata - Divieto di azioni esecutive individuali - Ambito - Esclusione dei precedenti atti esecutivi - Insussistenza - Assorbimento degli atti esecutivi nella procedura fallimentare - Configurabilità - Condizioni - Pignoramento dei beni esecutati - Inclusione



La disposizione dell'art. 51 della legge fallimentare, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, dalla data di dichiarazione di fallimento nessuna Azione esecutiva individuale puo essere iniziata o proseguita su beni compresi nel fallimento, non deve essere inteso nel senso che la dichiarazione di fallimento ponga nel nulla tutti gli Atti del procedimento di espropriazione mobiliare in precedenza compiuti dal creditore procedente bensi sta solo a significare che le espropriazioni mobiliari in corso, in conseguenza della dichiarazione di fallimento, che all'esecuzione individuale sostituisce quella concorsuale improntata al principio della par condicio creditorum vengono riassorbite dal fallimento, restando quindi salvi in favore della massa gli effetti degli Atti gia compiuti che non siano incompatibili con il sistema dell'esecuzione concorsuale fallimentare, e fra tali effetti va indubbiamente compreso quello dell'indisponibilita dei beni, derivante dal pignoramento. ( nella specie e stata ritenuta la legittimazione del curatore del fallimento a far valere, in luogo di un creditore procedente,l'inefficacia della vendita di un bene mobile pignorato effettuata dal debitore in pendenza della procedura di espropriazione ed anteriormente alla dichiarazione di fallimento - per poter quindi procedere, acquisito il bene alla massa, ad esecuzione nelle forme previste dalla legge fallimentare). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato