Fidejussione a favore della Banca e foro del consumatore
Tribunale di Reggio Emilia, 23 Febbraio 2016. Est. Simona Di Paolo.
Foro del consumatore – Fidejussione in materia di rapporti bancari – Applicabilità – Assenza di collegamento con attività di impresa o professionale – Codice del Consumo – Direttiva 93/13/CEE
La persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale o un professionista abbiano contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito può essere considerata un «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, con conseguente applicazione del c.d. Codice del Consumo e, dunque, competenza inderogabile del foro del consumatore. (Franco Stefanelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Franco Stefanelli
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