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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15644 - pubb. 27/07/2016.

Il danno da perdita del rapporto parentale non si risolve nella mera sussistenza di un rapporto parentale


Tribunale di Como, 23 Giugno 2016. Est. Petronzi.

Danno non patrimoniale - Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione del danno - Criteri oggettivi - Intensità del legame

Responsabilità medica - Omissione della diagnosi - Danno da perdita di chances di sopravvivenza - Consistenza

Danno da perdita di chances di sopravvivenza - Liquidazione - Criterio equitativo puro - Durata dello scarto temporale


Il danno da perdita del rapporto parentale non si risolve nella mera sussistenza di un rapporto parentale, dovendosi basare su riscontri di carattere oggettivo circa la consistenza dei rapporti familiari, anche al fine di graduare il risarcimento del danno in funzione dell’intensità del legame. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

Nel danno da perdita di chances di sopravvivenza, l’omissione della diagnosi di un processo morboso nega al paziente la possibilità non solo di scegliere una terapia adeguata, ma altresì di programmare la vita residua fino all’esito infausto. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

La liquidazione del danno da perdita di chances di sopravvivenza si effettua secondo un criterio equitativo puro, ex art. 1226 c.c., e deve altresì tenere conto della durata dello scarto temporale tra la sopravvivenza effettiva e quella possibile in caso di intervento medico corretto. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe D'Elia


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