Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15650 - pubb. 27/07/2016

Opposizione a decreto ingiuntivo e onere di instaurare la mediazione

Tribunale Vasto, 30 Maggio 2016. Est. Pasquale.


Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – In materia soggetta a mediazione obbligatoria – Onere di instaurare il procedimento di mediazione – Incombe sull’opponente – Mancato assolvimento dell’onere – Improcedibilità dell’opposizione – Definitiva esecutività del decreto opposto



Il legislatore ha inteso escludere dall’ambito di operatività della norma dettata dall’art.5, comma 1 bis, D.Lgs. n.28/10, le ipotesi in cui la domanda venga introdotta nelle forme del procedimento monitorio.
La logica sottesa a tale scelta legislativa va rinvenuta nella volontà di differenziare i casi in cui la domanda veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi.
Stando così le cose, non è pensabile che la ratio della descritta differenziazione normativa venga meno in caso di opposizione, facendo scattare a posteriori una condizione di procedibilità a cui la domanda monitoria non era inizialmente assoggettata.
I presupposti che giustificano la decisione legislativa di escludere la condizione di procedibilità per la domanda monitoria continuano a sussistere anche nella fase di opposizione. Dunque la condizione di procedibilità non riguarda la domanda monitoria iniziale (domanda in senso sostanziale) avanzata dal creditore ingiungente bensì l’opposizione (domanda in senso formale) formulata dal debitore ingiunto con la notifica dell’atto di citazione.
L’onere di attivare la procedura di mediazione deve gravare sulla parte processuale che ha provocato l’instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione. Tale parte si identifica nel debitore opponente, che risulta essere attore in senso formale.
In caso di inottemperanza a detto onere, sarà dunque proprio l’opponente a subire le conseguenze della propria inerzia, sia sotto il profilo della declaratoria di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione, sia della conseguente acquisizione di definitiva esecutività del decreto opposto. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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