Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15655 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 19 Luglio 2016. .
Fallimento - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento - Conoscenza dell’evento da parte del giudice dell’esecuzione - Dichiarazione di improcedibilità dell’azione esecutiva - Irrilevanza
Il divieto posto dall’articolo 51 legge fall., secondo il quale dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, opera indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del giudice dell’esecuzione e dalla eventuale pronuncia del provvedimento con il quale questi dichiari espressamente l’improcedibilità dell’azione esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Improcedibilità della esecuzione, presupposti
- ∙ Effetti della improcedibilità della esecuzione
- ∙ Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e conoscenza del fallimento da parte del giudice dell'esecuzione
- ∙ Improcedibilità dell'azione esecutiva