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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15662 - pubb. 28/07/2016.

Avvertimento ex art. 480, 2° comma, c.p.c. e nullità del precetto


Tribunale di Ravenna, 22 Giugno 2016. Est. Alessandra Medi.

Esecuzione forzata – Atto di precetto – Assenza dell’avvertimento al debitore della possibilità di ricorrere ai meccanismi di composizione della crisi da sovraindebitamento – Nullità – Esclusione


Il legislatore, pur prevedendo come obbligatorio l’avvertimento di cui all’art 480, 2° comma, c.p.c., come modificato dall’art.13, comma 1, lett. a), del D.L. 83/2015, nessuna sanzione ha previsto in caso di mancata osservanza dello stesso.
Nel silenzio del legislatore, devono trovare applicazione i principi generali dettati dall’art.156 c.p.c., secondo cui un atto processuale può essere considerato nullo nel caso in cui la nullità per inosservanza della forma sia comminata dalla legge ovvero quando, anche in mancanza di tale sanzione, l’atto comunque manchi dei requisiti formali indispensabili per raggiunger il suo scopo.
Il precetto è, nella sostanza, un’intimazione ad adempiere, per cui si deve ritenere che esso adempia alla funzione che gli è propria pur nella mancanza dell’avvertimento al debitore di ricorrere ai meccanismi di composizione della crisi previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n.3. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Elia Ricci


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