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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15682 - pubb. 29/07/2016.

Divieto di concorrenza ex art. 2557 cod. civ. e cessione di quote sociali


Tribunale di Cuneo, 27 Giugno 2016. Est. Berardi.

Provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Applicabilità del divieto di concorrenza ex art. 2557 cod. civ. anche al caso di cessione di quote sociali

Provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Violazione del patto di non concorrenza - Periculum in mora

Provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Legittimazione passiva dei terzi interposti che hanno cooperato nell’inadempimento altrui


L’art. 2557 c.c., che contempla il divieto di concorrenza nei soli casi di alienazione di azienda, è norma suscettibile di applicazione analogica e, come tale, applicabile anche nel diverso caso di cessione delle quote sociali; la norma è posta pertanto a tutela dell’avviamento della nuova impresa, al fine di evitare che l’impresa cedente si riappropri dell’avviamento dopo la cessione.
Lo sviamento della clientela rappresenta difatti il nucleo essenziale del disposto dell’art. 2557 c.c., essendo previsto il patto di non concorrenza proprio al fine di evitare che l’iniziativa economica dell’acquirente – in questo caso, delle quote sociali – non veda svilita la propria iniziativa economica da parte del cessionario che abbia acquisito un indubbio “patrimonio” di conoscenze consolidate, nel settore economico in cui ha operato e nel quale si appresta ad operare il cessionario. (Fabrizio Testa) (riproduzione riservata)

Nella violazione del patto di non concorrenza il periculum in mora può dirsi in re ipsa nella violazione del patto e consiste in un pregiudizio difficilmente quantificabile, quale quello lesivo dell’avviamento; sicchè proprio nell’ambito della concorrenza sleale non è necessaria la dimostrazione effettiva e concreta di un danno patrimoniale. (Fabrizio Testa) (riproduzione riservata)

Per quanto i terzi interposti non siano destinatari del divieto di concorrenza dedotto nel patto, la realizzazione dell’interposizione consente di ritenere sussistente un profilo di cooperazione nell’inadempimento altrui, ovvero dei soggetti cedenti, che deve essere oggetto di disamina nell’apposita sede di merito, essendo il procedimento di urgenza volto esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti per inibire l’attività svolta in concorrenza. (Fabrizio Testa) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Testa