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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15685 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Milano, 21 Aprile 2016. .

Pignoramento presso terzi – Sequestro presso terzi – Art. 678 c.p.c. – Abrogazione – Esclusione


La strumentalità del sequestro rispetto al pignoramento e l’orientamento giurisprudenziale per il quale il richiamo dell’art. 678 c.p.c. alle “norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o i terzi” deve intendersi come riferito all’intero apparato normativo che disciplina l’espropriazione presso terzi, non consente di ritenere abrogato tacitamente l’art. 678 c.p.c. (nella parte in cui prevede la sospensione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, salva diversa manifestazione di volontà da parte dello stesso terzo) in conseguenza della vigente disciplina dettata dall’art. 549 c.p.c. con riferimento all’accertamento dell’obbligo del terzo in materia di pignoramento di crediti. L’abrogazione tacita (ravvisabile solo quando lo ius superveniens disciplina il medesimo istituto già precedemente regolato e quando tra le due disposizioni esiste una contraddizione tale da rendenerne impossibile la contemporanea operatività) deve infatti escludersi considerata la diversa natura (cautelare ed esecutiva) del sequestro e del pignoramento e la mancata contraddizione tra le due discipline. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)