Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15694 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torino, 05 Agosto 2016. .


Pignoramento di crediti – Effetti – Eccezione di compensazione proposta dal terzo obbligato – Condizioni di ammissibilità – Coesistenza e reciprocità in data anteriore al pignoramento – Necessità e sufficienza



Il pignoramento comporta ex art. 2917 c.c. l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale. Perché il terzo obbligato possa far salva l'eccezione di compensazione non è necessario che sussistano in data anteriore alla notifica del pignoramento (o al fallimento) tutte le condizioni per il fondato esercizio dell'eccezione (certezza, liquidità ed esigibilità), ma è sufficiente che la coesistenza (art. 1241 c.c.) tra i reciproci crediti e debiti si sia verificata prima del pignoramento. Non si verifica coesistenza tra crediti anteriore al pignoramento, e quindi non è consentito al terzo obbligato esercitare la compensazione legale, se il credito nei confronti del debitore: 1) non è ancora nato al momento del pignoramento; 2) esiste, ma appartiene ad altri, avendone il terzo acquistato la titolarità, o notificato l’acquisto, soltanto dopo il pignoramento. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)