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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15711 - pubb. 06/09/2016.

Pagamento di crediti anteriori e rapporto tra l’art. 118 Codice Appalti e l’art. 182-quinquies l.f.


Tribunale di Ravenna, 30 Giugno 2016. Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Pagamento di crediti anteriori - Rapporto tra l’art. 118 Codice Appalti e l’art. 182-quinquies l.f. - Specialità - Conseguenze


Se è vero che l’art. 118, comma 3-bis, Codice Appalti, introdotto dalla legge di conversione (L. 9/2014 in vigore dal 22 febbraio 2014) del D.L. 145/2013, cd. “Destinazione Italia”, può applicarsi anche alla fase di “pre-concordato”, lo stesso deve confrontarsi con l’art. 182-quinquies legge fall. In mancanza di ricorso a quest’ultima disposizione, non è consentito introdurre ulteriori eccezioni alla regola della par condicio creditorum, che il nuovo art. 118, comma 3-bis, non contempla espressamente.

Il carattere di specialità della normativa a favore del cd. “fornitore strategico” vale a maggior ragione nei confronti del pure novellato comma 3 dell’art. 118 Codice Appalti. Pertanto, in ambito concordatario, si deve ritenere che ove l’istanza di pagamento diretto riguardi crediti concorsuali ed anteriori al deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, legge fall., prevalga per specialità proprio la norma di cui all’art. 182-quinquies legge fall. che consente al solo debitore in concordato con continuità di chiedere l’autorizzazione ad eseguire il suddetto pagamento (ed a questi fini poco importa che lo faccia con esborso diretto od indiretto, per il tramite di una delegazione di pagamento verso la stazione appaltante), purché sia presentata un’attestazione “rafforzata” relativa a due concorrenti requisiti: a) che il pagamento attiene a prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa; b) e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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