Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15715 - pubb. 07/09/2016

Interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. 'uso piazza' e C.M.S. su valute

Appello L'Aquila, 02 Agosto 2016. Est. Letizia Cimini.


Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione relativa alla mancata contestazione degli estratti conto periodici - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” - C.M.S. su valute - Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicazione del criterio del c.d. saldo a zero - Rigetto dell'appello avanzato dalla Banca



In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano - In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale - In mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S e le valute - Ai fini del calcolo del TEG si deve computare l’incidenza delle C.M.S. - Qualora la Banca non fornisca prova in primo grado atta a dimostrare la provenienza del saldo negativo, il saldo iniziale deve essere considerato pari a zero. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara


Il testo integrale


 


Testo Integrale