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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15718 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Milano, 21 Aprile 2016. .

Pignoramento presso terzi – Sequestro presso terzi – Art. 678 c.p.c. – Abrogazione – Esclusione


La strumentalità del sequestro rispetto al pignoramento e la previsione (art. 678, co. 1, c.p.c.) per la quale il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi non consentono di ritenere tacitamente abrogato il criterio di competenza previsto per il sequestro presso terzi dall’art. 678, co. 1, seconda parte c.p.c. (che ha riguardo al “tribunale del luogo di residenza del terzo”) per effetto dell’art. 26bis, co. 2, c.p.c. (che, introdotto dal d. l. n. 132/14, radica la competenza per il pignoramento di crediti nel “luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”). Ciò non solo perché l’art. 678, co. 1, c.p.c. richiama le norme in materia di pignoramento presso terzi limitatamente all’esecuzione della misura conservativa (e non, anche, con riferimento alla competenza), ma, anche, perché non può ravvisarsi un caso di abrogazione tacita dell’art. 678 c.p.c. per effetto dell’art. 26bis, co. 2, c.p.c. atteso che l’abrogazione tacita può ravvisarsi solo quando lo ius superveniens disciplini il medesimo istituto già precedemente regolato e quando tra le due disposizioni esista una contraddizione tale da rendenerne impossibile la contemporanea operatività. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)