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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15753 - pubb. 09/09/2016.

Intermediazione finanziaria: obblighi informativi e criteri di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni


Appello di Milano, 26 Maggio 2016. Pres., est. Santosuosso.

Intermediazione finanziaria – Analisi dell’adeguatezza dell’investimento – Criteri – Obblighi informativi a carico dell’intermediario – Classificabilità del cliente come “operatore qualificato”


Ai sensi dell’art.40 del Regolamento CONSOB 16190/2007, l’intermediario è tenuto a esaminare l’adeguatezza dell’operazione sulla base di tre valutazioni: in primo luogo, l’operazione consigliata deve corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente; in secondo luogo, la natura dell’investimento deve essere tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente coni suoi obiettivi di investimento; infine, l’operazione deve essere di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
Non è sufficiente una spiegazione generale delle caratteristiche delle componenti derivative elementari, ma è necessaria una dettagliata e puntuale informazione in merito al rischio, all’effetto leva, alla liquidità del prodotto, alla volatilità del prezzo; non essendo ammissibile l’utilizzo di moduli informativi prestampati e standardizzati.
Affinché un cliente possa essere classificato come “operatore qualificato” è necessario che l’intermediario lo sottoponga a uno specifico test conoscitivo, onde valutarne in concreto le competenze. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Carlo Isnardi


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