Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15780 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Catania, 19 Luglio 2016. .


Trust liquidatorio - Validità - Accertamento in astratto - Esclusione - Verifica dello scopo perseguito della singola fattispecie - Giudizio complessivo di liceità della causa concreta del programma negoziale e di meritevolezza degli interessi al medesimo sottesi



Il discrimen tra trust liquidatorio valido o invalido non può essere individuato nell'esistenza o non dell'insolvenza del disponente, al momento della sua costituzione.  Il fatto, quindi, che l'imprenditore sia già insolvente al momento dell'istituzione del trust, non può determinarne de plano l'abusività, poiché il ricorso a tale strumento - al pari delle altre soluzioni contemplate dalla legge fallimentare - sarebbe evidentemente finalizzato a evitare il fallimento, che bandirebbe il soggetto in grave stato di dissesto economico dal mercato. L'interprete, nell'analizzare il singolo negozio, al fine di poter valutare la liceità e meritevolezza della sua causa, deve, quindi, verificare se l'interesse concretamente perseguito corrisponda all'interesse tipizzato nello schema in astratto e tener conto di tutti gli interessi concreti che si vogliono obiettivamente realizzare, anche se estranei allo schema tipologico astrattamente prefigurato dalla norma.

L'analisi del trust, non può limitarsi alla mera verifica della: “validità in astratto”, dovendo piuttosto valutarsi l'impiego che le parti fanno di quello specifico trust nella singola fattispecie e accertare così se esso persegua finalità meritevoli di tutela, o se violi, invece, norme di applicazione necessaria, imperative o di ordine pubblico del nostro ordinamento - in particolare, le norme della legge fallimentare, preordinata a dettare una disciplina liquidatoria del patrimonio della società insolvente nel rispetto della par condicio creditorum - finendo per configurarsi come simulato (sham), in quanto previsto con fine elusivo della legge fallimentare, senza alcun reale vantaggio per i creditori.

Non è dunque sufficiente che lo scopo negoziale che le parti prima facie intendono perseguire - dichiarandolo nell'atto istitutivo - superi in prima battuta il vaglio di liceità, perché conforme ai principi generali dell'ordinamento. Né bisogna a priori ritenere l'istituto valido o invalido, sulla base di fattori quali lo stato d'insolvenza o meno della società disponente al momento della costituzione. Piuttosto, è necessario verificare se lo scopo effettivo perseguito dal disponente sia in contrasto con i suddetti principi.

L’indagine si dovrà spostare necessariamente da un piano dogmatico-teorico a un piano concreto, attraverso il giudizio complessivo di liceità della causa concreta del programma negoziale del trust e di meritevolezza degli interessi sottesi al medesimo, in ossequio ai principi generali che presidiano il giudizio di liceità di qualsiasi fattispecie negoziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)