Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15781 - pubb. 16/09/2016

Fallimento della super-società di fatto tra impresa individuale fallita, srl e persone fisiche

Tribunale Fermo, 31 Agosto 2016. Est. Chiara Pulicati.


Fallimento e procedure concorsuali - Estensione della dichiarazione di fallimento - Prevista estensione della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale alle società di cui questi è socio illimitatamente responsabile - legittimazione del curatore dell’imprenditore fallito a richiedere l’estensione - Applicabilità



Dopo il fallimento di un imprenditore (sia esso persona fisica o società) il curatore è legittimato a richiedere il fallimento in estensione di una società di fatto fra la ditta individuale/società già dichiarata fallita ed altre società di capitali o persone fisiche, a prescindere dagli adempimenti di cui all’art. 2361, comma 2, c.c.

E’ da riconoscersi l’assoggettabilità a fallimento di una società di fatto partecipata da altre società di capitali nei casi in cui venga accertato, attraverso una serie di elementi indiziari, l’esistenza di un’unica compagine societaria.

Seppure siano state omesse da parte delle srl le formalità di cui all’art. 2361 comma II c.c. (deliberazione assembleare e specifica informazione nella nota integrativa), sussistono una serie di elementi dai quali desumere la gestione di un’unica attività imprenditoriale riconducibile all’imprenditore individuale il quale ha curato l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle attività delle srl, nell’ottica di un disegno imprenditoriale unitario e nel perseguimento di interessi riferibili ad un’unica società di fatto.  

Ciò si evince in primo luogo dalla compagine sociale delle predette società, comune agli imprenditori individuali o a parenti di questi ultimi, dalla comunanza della sede operativa delle predette società e dalla circostanza che i valori della produzione – desumibili dai bilanci depositati - dei primi anni di vita di dette società siano di ammontare particolarmente elevato tala da far presumere una continuità aziendale con la ditta fallita.

Oltre l’incestuosa commissione di locali attrezzature, merci, mezzi finanziari, dipendenti, marchio e dominio, anche una commistione di fornitori in quanto dal verbale della Guardia di finanza emerge come gli stessi, risultati essere operatori economici comunitari coinvolti in una frode c.d. carosello, abbiano continuato ad approvvigionare le società del gruppo anche dopo la messa in liquidazione della società a responsabilità limitata. (Michele Cardenà) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Michele Cardenà


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