Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15824 - pubb. 27/09/2016

Avvocati: pendenza di procedimento penale e sospensione di quello disciplinare

Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Luglio 2016, n. 15206. Est. Petitti.


Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento - Giudizio penale e disciplinare sui medesimi fatti - Sospensione del secondo ex art. 295 c.p.c. - Condizioni - Durata della sospensione



Ai fini della valutazione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello disciplinare a carico di un avvocato, riguardanti entrambi i medesimi fatti, e quindi per la sussistenza dell'obbligo di sospensione del secondo fino alla definizione del primo, la circostanza che la contestazione dei fatti all'imputato sia avvenuta nel procedimento penale con l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale (nella specie, quella degli arresti domiciliari) assume carattere decisivo e comporta la necessità della sospensione del procedimento disciplinare, che, così disposta, si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'ordine degli avvocati sia soggetta a termine di decadenza. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale