Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15828 - pubb. 27/09/2016

Ordinanza ex art.702 ter e ripetizione di interessi anatocistici

Tribunale Pavia, 20 Settembre 2016. Est. Pirola.


Procedimento ex art.702 bis in materia di ripetizione di interessi anatocistici



L’eccezione di prescrizione è inammissibile ove la Banca sollevi detta eccezione in maniera generica. E’ onere, infatti, di chi formula l’eccezione stessa di indicare puntualmente le rimesse aventi carattere solutorio, non potendo tale indagine essere affidata al ctu, posto che altrimenti la stessa avrebbe un contenuto esplorativo e ricercherebbe fatti costitutivi dell’eccezione che è onere dell’eccipiente dedurre nel processo.

L’individuazione di eventuali rimesse solutorie deve essere effettuato sul saldo del conto come rideterminato dal CTU una volta espunte le somme percepite sulla base di clausole nulle (e non sul saldo risultante dagli estratti conto – c.d. saldo Banca), posto che una clausola nulla non produce mai effetto e la nullità è imprescrittibile.

In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000.

E’ illegittimo l’addebito della Commissione di Massimo Scoperto ove non siano indicati in modo chiaro il tasso applicabile, i criteri di applicazione e di calcolo della stessa e la sua periodicità. (Marco Campanella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Campanella


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