Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15910 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2016. .


Fallimento - Accertamento del passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Creditore già ammesso - Onere di provare i fatti costitutivi del credito - Mezzi di prova - Prove costituende - Indicazione nella memoria difensiva ex art. 99, comma 6, l.fall. - Sufficienza - Documenti - Previa produzione nel corso della verifica del passivo - Necessità



Nel giudizio di impugnazione dei crediti, il creditore già ammesso deve costituirsi, ai sensi dell'art. 99, comma 6, l.fall., con una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, oltre alla deduzione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, anche la specifica indicazione dei mezzi di prova dei fatti costitutivi del credito controverso, dovendosi ritenere tale indicazione sufficiente solo per la deduzione di prove costituende, non espletabili nella fase sommaria, restando ammissibile l'indicazione dei documenti solo se già prodotti nel corso della verifica del passivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato