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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15983 - pubb. 21/10/2016.

Tassa rifiuti (TARI) e privilegio previsto dall'art. 2752, comma 3, c.c


Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2016. Est. Ferro.

Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Tariffa rifiuti - Privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c. - Spettanza - Fondamento


La tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, quale entrata pubblica costituente "tassa di scopo", che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, con ripartizione dell'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, senza alcun rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l'onere ed il beneficio che il singolo riceve. Ne consegue che al credito relativo si applica il privilegio previsto dall'art. 2752, comma 3, c.c., in quanto tale norma, con l'espressione «legge per la finanza locale», non rinvia ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, che ha fornito un'interpretazione autentica del menzionato comma. (massima ufficiale)

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