Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16005 - pubb. 25/10/2016

Nel concordato in continuità non è prevista la nomina del liquidatore

Appello Roma, 23 Maggio 2016. Est. Lucia Fanti.


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Liquidazione di beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività - Nomina del liquidatore - Necessità - Esclusione

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Indicazione della percentuale di soddisfazione dei creditori - Necessità - Obbligazione di risultato e non di mezzi - Ratio

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Approvazione da parte dei creditori di proposta che esclude la nomina del liquidatore - Intervento correttivo del tribunale - Illegittimità



L'esecuzione del concordato con continuità aziendale, anche quando abbia ad oggetto la liquidazione di alcuni beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa, non presuppone necessariamente la nomina di un liquidatore, in quanto l’attività prosegue in capo agli amministratori e sotto il controllo del commissario giudiziale anche per quanto riguarda la liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le ragioni che militano in favore della necessità di indicare una percentuale vincolante sono costituite, da un lato, dall'esigenza di rendere effettiva la prescrizione normativa di cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. b), legge fall. (che impone all’attestatore di certificare la convenienza della continuità aziendale rispetto all'alternativa liquidatoria), dall'altro dalla stessa struttura del concordato con continuità aziendale, nel quale il debitore rimane nella piena disponibilità del proprio patrimonio ed i creditori non possono soddisfarsi con proventi derivanti dalla liquidazione dello stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora i creditori abbiano approvato una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale che esclude espressamente la nomina del liquidatore, deve ritenersi illegittimo l’intervento del tribunale che invece a tale nomina provveda violando in tal modo l’autonomia privata connessa alla natura negoziale del concordato e risolvendosi detta nomina in una alterazione della proposta che gravando la liquidazione di costi non previsti ne rende potenzialmente meno vantaggioso il risultato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Pasquale Romani


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