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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16018 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Mantova, 13 Ottobre 2016. .

Fallimento – Procedure competitive per la vendita dei beni immobili – Ordine di liberazione del giudice delegato – Ammissibilità


L’ordine di liberazione di cui all’art. 560 c.p.c. può essere emesso dal giudice delegato in ambito fallimentare anche quando il curatore abbia scelto quale modalità di vendita dei beni immobili le procedure competitive ai sensi dell’art. 107, comma 1, l.f. risultando possibile ricorrere alle norme dell’espropriazione forzata per regolare fattispecie non espressamente previste dalla legge fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)