Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1602/2009p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Monza, 11 Febbraio 2009, n. 0. .


Procedimento per dichiarazione di fallimento – Provvedimenti cautelari e conservativi ex art. 15, comma 8, cod. proc. civ. – Natura – Contenuto.



I provvedimenti interinali di cui all’art. 15, comma ottavo, legge fall., la cui natura può considerarsi affine al procedimento disciplinato dall’art. 2409 cod. civ., possono avere il contenuto più vario, che può dal tribunale essere modulato in base alle esigenze. Essi potranno, quindi, variare dal sequestro conservativo dei beni del debitore o dell’azienda, a provvedimenti più incisivi e meno invasivi nei confronti della vita imprenditoriale, come la sostituzione dell’imprenditore con un amministratore di tipo giudiziale o l’affiancamento dell’imprenditore con un custode, cui ogni decisione di straordinaria amministrazione debba essere sottoposta per l’approvazione; potranno altresì consistere nella semplice inibizione di compiere atti di straordinaria amministrazione, sino a comportare la necessità per l’imprenditore di munirsi dell’autorizzazione del tribunale per compiere determinate attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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