Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16027 - pubb. 27/10/2016

Comunicazione al destinatario a mezzo di lettera raccomandata e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 19 Agosto 2016, n. 17204. Est. Di Marzio.


Negozi giuridici - Unilaterali - Recettizi - Comunicazione al destinatario a mezzo di lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Configurabilità - Mancata conoscenza dell'atto per fatto non imputabile - Onere probatorio relativo - A carico del destinatario - Fattispecie in tema di fideiussione



La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non avere verificato se la lettera di recesso spedita dal fideiussore era pervenuta alla banca nel tempo ragionevolmente necessario a garantire l'operatività del diritto di recesso dal rapporto di fideiussione, così come contrattualmente previsto). (massima ufficiale)


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