Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1608 - pubb. 05/03/2009

Concordato preventivo, atti di gestione e frode ex art. 173 l.f.

Tribunale Mondovì, 17 Dicembre 2008. Pres., est. Magrì.


Concordato preventivo – Compimento di operazioni idonee a recare pregiudizio alle ragioni di futuri creditori – Atti di frode ex art. 173 legge fall. – Esclusione.

Concordato preventivo – Fattibilità del piano – Giudizio di merito del tribunale – Sussistenza.



Il compimento di operazioni astrattamente idonee a determinare un pregiudizio ai creditori dell’impresa non rivestono il carattere degli di frode di cui all’art. 173 legge fall. se giustificate da ragionevoli valutazioni gestionali e compiute in epoca non sospetta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’ambito del concordato preventivo, al tribunale compete il giudizio di fattibilità del piano proposto dal debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


 Il Tribunale

omissis

DECRETO

 

visti gli atti della procedura di concordato preventivo n. 1/08 di “O. s.p.a. in liquidazione”, con sede in O., la relazione dei Commissari giudiziali depositata in data 06.05.2008 e la successiva nota degli stessi Commissari depositata in data 06.06.2008;

rilevato che a seguito della segnalazione di possibili atti di frode rilevanti ai sensi dell’art. 173 L.F. nelle suddette relazioni, il Tribunale, con provvedimento in data 11.06.2008, iniziava procedura di revoca dell’ammissione al concordato prevista dalla predetta norma;

rilevato che, nell’ambito di tale procedura venivano sentiti il legale rappresentante della società ed i Commissari, i quali peraltro, nella successiva nota in data 18.11.2008, hanno fatto presente altresì la sopravvenuta situazione di non fattibilità del piano, per la mancanza al fabbisogno concordatario di circa 900.000,00 euro, e la conseguente impossibilità di pagare integralmente i creditori privilegiati;

Osserva

Nella relazione ex art. 172 L.F., i Commissari hanno puntualmente rilevato la sussistenza di un in-gente credito vantato dalla O. s.p.a. in liquidazione nei confronti della C. di O. s.r.l., credito che si è venuto a creare a seguito della cessione di alcuni macchinari, avvenuta in parte nel 2004 ed in parte nel 2006, per un controvalore circa di 3 milioni di euro. Contestualmente al primo dei due trasferimenti dei beni strumentali (30.06.2004) le parti (O. e C.) ave-vano siglato un contratto, della durata di dieci anni con un corrispettivo globale pari ad euro 3.000.000,00, che prevedeva l’erogazione futura da parte della C. di servizi (calandratura, goffratura, sbobinatura e ribobinatura di carte fini) in favore della O. s.p.a.

Il credito per prestazioni da eseguire ammonterebbe ad oltre euro 2.700.000,00 e che quindi tale somma dovrebbe essere riconosciuta nel passivo della C. s.r.l.

I Commissari hanno rilevato che, se alla cessione di tali beni avesse fatto seguito il pagamento del corrispettivo pattuito, la O. s.p.a. oggi avrebbe un minor passivo di euro 3.000.000,00, anziché vantare un credito di difficilissimo realizzo nei confronti di una società ad essa di fatto collegata (già ammessa alla procedura di concordato preventivo da questo stesso Tribunale); ciò potrebbe in-tegrare, ad avviso dei Commissari, gli estremi della condotta distrattiva in danno dei creditori e dei soci della O. s.p.a., a vantaggio della C. s.r.l., che in tal modo ha potuto beneficiare dei macchinari ed attrezzature senza dover pagare alcunché.

Al riguardo, occorre peraltro osservare che la O. s.p.a. ha coerentemente giustificato le motiva-zioni che hanno portato alla stipulazione del contratto de quo, rilevando che lo stesso si deve inqua-drare nell’ambito del più ampio ed articolato rapporto che ha interessato la stessa O. s.p.a., Car-totecnica di O. s.r.l. ed il Comune di O..

Risulta infatti che, nel 2004, il Comune di O., al fine di creare nuove opportunità occupazionali e utilizzare contributi finanziari erogati dalla Comunità Europea (Proposta Regione Piemonte Obbiettivo 2 che prevedeva l’inserimento del Comune di O. tra le zone ammesse ai Fondi Struttu-rali) si rese disponibile ad acquistare da O. s.p.a. la parte di stabilimento non utilizzata, a ristrut-turarla e/a concederla in locazione per 10 anni a C. di O. s.r.l. per i propri fini indu-striali.

Alla  fine  della locazione, sarebbe avvenuta la permuta con la quale C. di O. avrebbe ricevuto dal Comune la proprietà degli immobili industriali ormai ristrutturati ed il Comune avrebbe avuto in permuta la proprietà degli immobili ubicati in fronte della strada provinciale non utilizzabi-li ai fini della produzione.

Nel quadro di questi accordi trilaterali, al fine di far fronte agli impegni assunti per la creazione di opportunità di occupazione, C. di O. acquistò da O. s.p.a. gli impianti necessari (indicati nelle fatture di vendita) e si accollò parte del personale di quest’ultima e parte dei costi in-dustriali.

In tal modo, gli amministratori di O. s.p.a. intesero, per un verso, recuperare alla produzione parte dello stabilimento inutilizzata e, per altro verso, alleviare la società da parte dei costi indu-striali (oneri di produzione e di personale); inoltre, tra le due società si stipulò un accordo di siner-gia per i servizi di segreteria, nonché di altri servizi di natura contabile e/o incombenze affini e complementari.

Tale lettura dei fatti trova puntuale riscontro nella documentazione in atti, dalla quale risulta altresì che tutti gli accordi tra O. s.p.a. e C. di O. e poi tra le stesse ed il Comune di O. sono successivi alle deliberazioni del Comune e sono stati stipulati con l’intento di consegui-re gli obbiettivi sopra precisati.

Sulla base di tali considerazioni, ritiene il Collegio che, allo stato, gli atti sopra evidenziati non rive-stano il carattere di atti di frode nel senso delineato dall’art. 173 L.F., anche perché, all’epoca in cui furono realizzate le operazioni sopra descritte, la situazione delle imprese in questione non faceva presumere che le stesse avrebbero potuto tradursi in un pregiudizio per i creditori dell’una o dell’altra.

A tali considerazioni, occorre aggiungere che, a seguito della segnalazione in data 18.11.2008 dei Commissari Giudiziali, con la quale veniva indicata la sopravvenuta situazione di non fattibilità del progetto concordatario, sono pervenute memorie del legale della società debitrice, con vari docu-menti allegati, fra cui un impegno del liquidatore della società, ing. Spinoglio, garantito da fideius-sione bancaria a prima richiesta, di versare nelle casse della procedura l’importo di € 200.000,00 nel caso di omologazione del concordato. A ciò si sono aggiunte numerose dichiarazioni di rinuncia (per lo più parziale) a crediti vantati da amministratori e sindaci della O. s.p.a., nonché da pro-fessionisti che a vario titolo l’hanno assistita in sede di presentazione del concordato.

L’effetto combinato di tali iniziative ha comportato un incremento dell’attivo ed una contestuale diminuzione del passivo privilegiato, alla quale concorre altresì il mancato utilizzo, allo stato, del “fondo di accantonamento” di € 225,000,00, prudenzialmente creato dai Commissari in vista di pos-sibili sopravvenienze passive assistite da prelazione.

Va inoltre considerato che l’importo previsto a titolo di IRAP 2007 è risultato, a posteriori (dopo la ricezione della relativa dichiarazione fiscale, avvenuta in data 29.11.2008), non dovuto, con conse-guente risparmio di ulteriori € 126.169,24.

Da quanto precede, deriva un sensibile miglioramento delle condizioni rispetto a quanto rappresen-tato dai Commissari nella segnalazione in data 18.11.2008, dal momento che, su tali basi, sembra potersi addivenire, all’esito della liquidazione dei beni oggetto di cessione, al pagamento integrale del ceto privilegiato ed al soddisfacimento di quello chirografario in misura pari al 2,7%, tenuto conto di una disponibilità di circa € 270.000,00 per i creditori sprovvisti di prelazione (v. nota dei Commissari Giudiziali in data 12.12.2008).

Tale situazione consente al Collegio di ritenere chiusa la fase interinale ex art. 173 L.F. e di poter proseguire nella procedura di omologa del concordato della O. s.p.a. in liquidazione, tenuto conto del fatto che la proposta di concordato è stata approvata dai creditori aventi diritto al voto con la percentuale del 57,2%, e che pertanto è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall’art. 177 L.F., non senza sottolineare che la liquidazione in sede di procedura concordataria appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto ad una liquidazione in sede fallimentare.

P.Q.M.

dichiara

chiusa la procedura ex art. 173 L.F.;

visti gli artt. 180 e ss. L.F.

fissa

per la comparizione delle parti e dei Commissari giudiziali l’udienza del 23.01.2009, h. 12,00,

stabilisce

che il presente provvedimento venga pubblicato a norma dell’art. 17 L.F. e notificato a cura della debitrice ai Commissari giudiziali.

Mondovì 17.12.2008


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