Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 161 - pubb. 01/01/2007

Gestione patrimoniale e forma

Tribunale Trento, 28 Luglio 2004. Est. Criscione.


Nuovo processo societario – Tardiva notifica della comparsa di risposta – Domande nuove – Eccezione – Decadenza.

Rapporto di gestione patrimoniale – Forma scritta – Necessità – Nullità – Sussistenza.



Nell’ambito del nuovo processo societario, la tardiva notifica della comparsa di risposta importa per il convenuto la decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni e difese ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 2° co. e 13, 2° co. d. lgs. n. 5/03. In tale ipotesi, il convenuto non potrà quindi eccepire l’inammissibilità delle domande nuove contenute nell’istanza di fissazione dell’udienza depositata dall’attore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il rapporto di gestione patrimoniale che si fondi su un accordo verbale in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 d. lgs. 24.2.98, n. 58 è nullo. Spetta pertanto all’investitore il diritto di credito al pagamento delle somme versate limitatamente alle operazioni in perdita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

Decreto di fissazione dell’udienza di discussione della causa ex art. 12 d.lgs. 17.1.03 n. 5

Il Giudice designato in data 8.6.04 come relatore della causa rubricata subR.G. n. 313/04,

letti gli atti e visti i documenti della causa suddetta;

ritenuta la validità ed efficacia della procura alle liti rilasciata dagli attori;

rilevato che l’atto di citazione è stato notificato alla convenuta in data 8.3.04;

ritenuto, pertanto, che il termine di sessanta giorni per la notifica agli attori della comparsa di costituzione e risposta scadeva il 7.5.04;

rilevato che tale termine non è stato rispettato;

ritenuto, pertanto, che il conseguente termine per la notifica dell’istanza di fissazione d’udienza da parte degli attori scadeva il 27.5.04 (cfr. l’art. 8 comma 1 lett. a) d.lgs. 17.1.03 n. 5);

rilevato che la suddetta istanza degli attori è stata notificata alla convenuta in data 25.5.04, vale a dire tempestivamente;

osservato che tale istanza contiene delle nuove domande di condanna della convenuta;

ritenuto che il rilievo della conseguente inammissibilità ex art. 10 comma 1 d.lgs. 17.1.03 n. 5 è precluso, poiché se è vero che tale inammissibilità è stata espressamente eccepita dalla convenuta nei suoi primi atti difensivi (comparsa di costituzione e risposta e richiesta di declaratoria presidenziale dell’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, contestualmente depositate in data 4.6.04, vale a dire allo scadere del termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della suddetta istanza di fissazione d’udienza da parte degli attori), è anche vero che la convenuta è decaduta dalla possibilità di formulare eccezioni e difese ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma 2 e 13 comma 2 d.lgs. 17.1.03 n. 5, così come prontamente eccepito dagli attori nella (atipica) istanza di emissione del decreto di fissazione d’udienza depositata in data 26.6.04;

ritenuto che la prova orale dedotta dagli attori nei capitoli 1, 3, 4 e 5 dell’istanza di fissazione d’udienza, astrattamente ammissibile e rilevante in quanto volta a dimostrare l’esistenza, tra le parti, di un contratto verbale di gestione patrimoniale, è resa superflua dalla mancata contestazione dei fatti allegati dagli attori determinata dalla tardiva notifica della comparsa di costituzione e risposta;

ritenuta l’irrilevanza o l’inammissibilità (per genericità, valutatività e negatività) degli ulteriori capitoli di prova orale formulati dagli attori;

ritenuta l’inammissibilità della duplice istanza di ordine di esibizione formulata dagli stessi attori, in quanto l’estrema ampiezza del relativo oggetto pare costituire la migliore riprova del relativo carattere esplorativo;

rilevata l’atipicità e ritenuta la superfluità della nota di precisazione delle conclusioni depositata dagli attori contestualmente all’istanza di fissazione dell’udienza collegiale, della quale, infatti, costituisce la pedissequa riproduzione;

ritenuto che la mancata sottoposizione al Presidente del Tribunale della richiesta di declaratoria della inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza non vizi il presente decreto, considerato, da un lato, che non pare ricorrere alcuna delle situazioni ipotizzate dall’art. 8 comma 5 d.lgs. 17.1.03 n. 5 (si osserva, infatti, sia che il termine per la notifica della suddetta istanza di fissazione, è stato, come si è visto, rispettato, sia che l’eccepita inammissibilità delle domande nuove contenute nella medesima istanza di fissazione non pare costituire motivo d’inammissibilità dell’istanza in sé e per sé considerata ai sensi del sopra citato art. 8 comma 5) e, dall’altro lato, che rimane comunque e ovviamente salva ogni diversa valutazione da parte del Collegio, che potrebbe quindi adottare i provvedimenti presidenziali di cui al suddetto art. 8 comma 5 all’udienza di discussione;

ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla convenuta, poiché l’inciso relativo allo “eventuale giudizio di opposizione” in essa contenuto, pare essere il frutto di un mero errore materiale compiuto nella relativa redazione, rimanendo ferma la sua ragionevole riferibilità al presente giudizio;

ritenuto che tale giudizio ha principalmente ad oggetto il rapporto di gestione patrimoniale che gli attori affermano essersi verbalmente instaurato tra essi e la convenuta;

ritenuto, pertanto, che la causa rientra nell’ambito di applicazione del c.d. nuovo rito societario, salva ovviamente ogni eventuale diversa valutazione da parte del Collegio ai sensi dell’art. 16 comma 6 d.lgs. 17.1.03 n. 5;

ritenuto, almeno allo stato, che il suddetto rapporto pare essersi effettivamente instaurato tra le parti e non, come invece sostiene la convenuta, tra gli attori e un terzo (che poi non sarebbe altri che un funzionario infedele della medesima convenuta, che, a suo dire, avrebbe ricevuto un diretto e personale mandato fiduciario da parte degli attori);

ritenuto, almeno allo stato, che il suddetto rapporto è integralmente nullo ai sensi degli artt. 23 e 24 d.lgs. 24.2.98 n. 58 – così come eccepito dagli attori, peraltro limitatamente alle operazioni finanziarie in perdita – in quanto nascente da un contratto meramente verbale;

ritenuto, pertanto, che il diritto di credito vantato dagli attori verso la convenuta pare sussistere, almeno allo stato, solo ed esclusivamente con riferimento al complessivo ammontare delle somme dagli stessi depositate presso la convenuta a partire dal 1999, rispettivamente pari, secondo quanto emerge dalle non contestate allegazioni contenute a pag. 3 dell’atto di citazione, a lire 1.512.859.500 per l’attore e lire 522.792.900 per l’attrice;

ritenuto, pertanto, che occorrerà verificare, se del caso mediante apposita c.t.u., se i suddetti importi sono superiori o inferiori rispetto ai saldi risultanti a credito degli attori alla data del 30.9.02, alla quale si riferiscono, infatti, le contestate operazioni di rettifica contabile autonomamente effettuate dalla convenuta al fine di recuperare le somme a suo dire indebitamente accreditate sui conti correnti bancari degli attori;

così individuate, almeno allo stato, le principali questioni da affrontare ai fini della risoluzione della presente controversia;

ritenuta la superfluità dell’interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione, così come del giuramento suppletorio ex art. 13 comma 2 d.lgs. 17.1.03 n. 5;

p.q.m.

· fissa l’udienza del 7.10.04, ore 10, per la discussione della causa avanti al Collegio, dando termine alle parti sino a cinque giorni prima di tale udienza per l’eventuale deposito di memorie conclusionali;

· manda alla Cancelleria per le comunicazioni, previo visto del Presidente del Tribunale in relazione alla data e all’ora dell’udienza come sopra fissate, facendo a tal fine presente che ai sensi dell’art. 12 comma 3 d.lgs. 17.1.03 n. 5 l’udienza collegiale deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto alle parti costituite.