Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16106 - pubb. 08/11/2016

Diritto del cliente e del fideiussore alla consegna dei documenti bancari ex art 119 TUB

Tribunale Prato, 08 Ottobre 2015. Est. Morabito.


Diritto del cliente e del fideiussore alla consegna dei documenti bancari ex art 119 TUB – Ratio ed oggetto della norma – Decreto ingiuntivo consegna documentazione bancaria



Il diritto del cliente alla consegna di documenti relativi ai rapporti bancari ha la consistenza ed il rango di vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e per altro verso sulla disposizione dell'art. 119 IV co Dlgs 385/1993.

La ratio ispiratrice (dell'art 119 TUB ndr) è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto. (Nicola Stiaffini) (riproduzione riservata)

Il termine “singole operazioni” non deve essere inteso in senso letterale, per non correre il rischio di imporre al cliente il diabolico onere di indicare gli estremi (ad esempio data e natura) di una operazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il legislatore ha inteso, invece, garantire (…) il diritto previsto dal quarto comma dell'art 119 tub si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale e non strumentale. (Nicola Stiaffini) (riproduzione riservata)

Il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova referente normativa, oltre che nel citato art 119 tub, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto, scolpito nell'art 1375 cc

Identici principi appaiono, ad avviso di questo Giudice, applicabili anche all'ipotesi di proposizione dell'istanza ex art 119 IV co TUB da parte del garante (…). Tale diritto risulta, altresì, intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria (…) non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell'art 119 IV co TUB nei confronti del creditore. (Nicola Stiaffini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Nicola Stiaffini del Foro di Livorno


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