Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1613 - pubb. 06/03/2009

Revocatoria fallimentare e rimesse del terzo sul conto del fallito

Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2008, n. 13092. Est. Salvato.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Conto corrente bancario - Fallimento del titolare - Rimesse sul conto corrente da parte di un terzo - Revocabilità - Condizioni - Utilizzo di provvista del debitore ovvero esercizio della rivalsa prima del fallimento - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di adempimento, da parte del terzo acquirente di immobile ipotecato, di obbligazione ipotecaria preesistente verso la banca.



In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto ad un'obbligazione, per quanto già gravante sul debitore, in relazione ad un rapporto esistente con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'esporrebbe l'inadempimento, dunque nel proprio interesse. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento al pagamento effettuato in favore della banca creditrice del fallito da un terzo acquirente di immobili ipotecati in favore della banca stessa, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, in difetto di prova che la rimessa costituisse anche il pagamento del prezzo della compravendita). (fonte: CED – Corte di Cassazione).


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