Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16164 - pubb. 15/11/2016

Concordato fallimentare e trattative o convenzioni private con il garante o con l'assuntore

Cassazione civile, sez. I, 05 Luglio 1984, n. 3931. Est. Caizzone.


Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - In genere - Trattative e convenzioni private con il garante o con l'assuntore - Legittimazione del fallito - Sussistenza - Convenzioni - Validità - Limiti



Il fallito, quale solo soggetto abilitato a presentare la domanda per l'instaurazione della procedura di concordato (art. 124 della legge fallimentare), ha il potere di trattare con l'assuntore interessato a tale instaurazione e di concludere con costui private convenzioni che, benché dirette a modificare, nei rapporti interni tra gli stipulanti, alcuni effetti dell'omologando concordato, ove non lesive degli interessi della massa dei creditori, costituiscono legittimo esercizio del potere di autonomia negoziale e, quindi, sono perfettamente valide. (massima ufficiale)