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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16178 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 03 Novembre 2016. .

Fallimento - Cessazione - Concordato Fallimentare - Riapertura del Fallimento - Effetti - Garanzia prestata dal terzo - Conservazione - Escussione - Legittimazione del curatore - Esclusione - Fondamento


In ipotesi di fallimento riaperto in seguito alla risoluzione di un concordato fallimentare per inadempimento agli obblighi assunti con la proposta di concordato, la legittimazione ad agire in giudizio, per far valere la garanzia prestata da un terzo per l'esecuzione del concordato poi risolto, non spetta al curatore del fallimento, bensì ai singoli creditori ammessi al passivo prima del concordato, atteso che sono questi ultimi a conservare, nel caso di riapertura del fallimento, ai sensi dell'art. 140, comma 3, l.fall., il diritto di garanzia verso il terzo, nonostante la risoluzione del concordato; pertanto, in mancanza di una espressa previsione normativa, non ricorre un’ipotesi di sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c.

Va soggiunto che la garanzia prestata dal terzo assuntore del concordato, benché corrisponda anche all'interesse del debitore che formula la proposta di concordato cui essa serve da supporto, è ovviamente prestata a beneficio esclusivo dei creditori. La titolarità attiva del rapporto di garanzia non è dunque certamente in capo al fallito; e tanto basta a escludere che la pretesa legittimazione del curatore a escuterla possa trovare fondamento nella previsione dell'art. 43 l.fall., giacché tale norma attribuisce al curatore la legittimazione a far valere in giudizio i diritti esistenti nel patrimonio del fallito, ma non quelli facenti capo a terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)