Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16193 - pubb. 17/11/2016

Revocatoria fallimentare contro soggetto fallito, effetti

Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 1963, n. 2746. Est. Bianchi De Spino.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Revocatoria proposta contro un terzo fallito, nelle more del giudizio - Competenza a pronunciare la revoca dell'atto - Competenza per le pronunce conseguenziali alla dichiarazione di revoca

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Natura, caratteri ed effetti dell'azione



Nell'ipotesi in cui l'Azione revocatoria fallimentare venga proposta contro un terzo che, nelle more del giudizio, venga a sua volta dichiarato fallito, nel conflitto tra il principio di cui all'art 24 della legge fallimentare (per cui la Competenza funzionale a conoscere delle azioni revocatorie fallimentari, quali azioni che 'derivano' dal fallimento, spetta al tribunale che ha dichiarato il fallimento il curatore del quale ha proposto l'Azione revocatoria) e l'altro secondo il quale, apertosi il fallimento, ogni credito ed ogni diritto sulle cose inventariate, deve essere fatto valere nelle forme stabilite dal capo quinto della legge stessa (art 52 legge fallimentare), cioe attraverso l'insinuazione al passivo o la domanda di restituzione di cose mobili, innanzi al tribunale fallimentare, deve ritenersi che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha posto in essere l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere, nelle forme ordinarie, se la revoca dell'atto debba essere o meno pronunciata, le pronunzie conseguenziali alla dichiarazione di revoca, invece (e cioè restituzione della cosa oggetto dell'atto revocato o pagamento del tantundem), possono essere emesse solo dal tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, e con le forme previste dagli artt. 93 e 103 della legge fallimentare. (massima ufficiale)

La revocatoria fallimentare, cosi come la revocatoria ordinaria, non e una azione di nullità, perché l'atto revocato resta pienamente valido fra le parti e la revoca ha effetto nei riguardi dei creditori di colui che ha compiuto l'atto di disposizione del patrimonio, e limitatamente al danno arrecato alle loro ragioni. L'azione medesima ha carattere recuperatorio o restitutorio, ma non perché abbia come fine la restituzione delle somme pagate o delle cose vendute nel patrimonio dell'alienante, bensì perché, mirando a reintegrare la garanzia patrimoniale dei creditori, restituisce il bene alienato a tale garanzia, ponendolo a disposizione dei creditori perché possano esercitarvi l'Azione esecutiva. ( V 435/62, 1263/58). (massima ufficiale)


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