Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16228 - pubb. 23/11/2016

Eccezione di compensazione nei confronti del fallito del credito tributario non insinuato al passivo

Cassazione civile, sez. VI, 15 Luglio 2016, n. 14615. Est. Caracciolo.


Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi - Domanda della curatela fallimentare - Eccezione di compensazione dell'Amministrazione finanziaria in sede di contenzioso tributario - Ammissibilità - Tardività della domanda d'insinuazione al passivo - Irrilevanza



In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria può eccepire in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del fallito, anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo (nella specie, per tardività della domanda d'insinuazione), al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela diretta ad ottenere il rimborso d'imposta, sussistendo la competenza fallimentare, ai sensi dell'art.56 l.fall., solo nel caso in cui sia chiesta la condanna del fallimento al pagamento di un'eventuale differenza. (massima ufficiale)


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