Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1624/2009p - pubb. 01/07/2007
.
Tribunale Pescara, 10 Febbraio 2009, n. 0. .
Fallimento – Domanda di ammissione al passivo – Omessa o tardiva comunicazione del fallimento – Congruità del termine a disposizione del creditore – Criteri di valutazione.
Se l’omissione dell’avviso di cui all’art. 92 legge fallim. comporta la presunzione (fino a prova contraria) di non conoscenza della pendenza del fallimento e quindi della pendenza dei termini per la presentazione delle domande tempestive e tardive, il ritardo nella comunicazione di tale avviso deve, invece, essere valutato con riferimento al tempo effettivamente a disposizione del creditore per la presentazione della domanda, tenendo presente che, ai sensi degli artt. 16 e 93 legge fallimentare, il creditore tempestivamente avvisato ha normalmente a disposizione novanta (o centocinquanta) giorni e che sono di norma irrilevanti aspetti attinenti alla organizzazione interna del creditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Mancato avviso al creditore e causa non imputabile del ritardo
- ∙ Ricezione tardiva dell'avviso ex art. 92 l.fall. e insinuazione al passivo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza